Mozione sfiducia ex art. 52 d.lgs. 18/8/2000, n. 267.

Territorio e autonomie locali
8 Maggio 2006
Categoria 
05.01.04 Mozione di sfiducia
Sintesi/Massima 

Mozione sfiducia ex art. 52 d.lgs. 18/8/2000, n. 267.

Testo 

Si fa riferimento alla nota suindicata con la quale è stato richiesto l'avviso della scrivente in merito alla configurabilità dei presupposti per l'esame di una mozione di sfiducia (ex art. 52 del T.U.E.L. n. 267/2000) nei confronti del Sindaco di YYY, tenuto conto, in particolare, delle modalità con le quali, nel caso di specie, il documento in parola sarebbe stato formato e sottoscritto.
Al riguardo, si formula il seguente orientamento.
A parere della scrivente, la possibilità di considerare validamente prodotta una mozione di sfiducia sottoscritta via via dagli interessati consiglieri comunali, fino al raggiungimento del prescritto numero, in un arco temporale di circa cinque mesi, non può essere ammessa.
Ed invero il legislatore, nel delineare (art. 52 cit.) l'istituto della mozione di sfiducia e, quindi, i requisiti e le condizioni affinché possa essere discussa dal consiglio comunale (la mozione, invero, deve essere 'motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati') ha previsto una tempistica del procedimento, precisando, in particolare, che essa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, chiaramente intesa a cristallizzare il suo svolgimento entro un arco temporale limitato.
Una lettura coerente del dettato normativo implica che la cennata 'presentazione' e, quindi, la sottoscrizione da parte del prescritto quorum di consiglieri debba avvenire, se non contestualmente, in un arco temporale ragionevolmente breve, utile anche al fine di consentire a ciascun sottoscrittore di poter avere una cognizione precisa dell'identità (e, quindi, dell'appartenenza politica) degli altri firmatari, per una valutazione compiuta della propria adesione all'iniziativa in questione.
Ad avviso della scrivente, il documento acquisito al protocollo dell'ente locale in data 2 novembre 2005, configura un'iniziativa politica alla quale non sono stati riconosciuti i caratteri della mozione di sfiducia, in quanto sottoscritto da un unico consigliere (anziché dai due quinti), e che con ciò ha esaurito i propri effetti.
Ciò determina, conclusivamente, l'impossibilità di attribuire ad un atto ormai improduttivo di effetti, per il profilo considerato, la natura di 'mozione di sfiducia', acquisita impropriamente sulla base delle sottoscrizioni intervenute nell'arco dei successivi cinque mesi.