L’art. 79 D.lgs 267/2000 al comma 3 definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l’ente.
Il carattere tassativo della elencazione degli enti che possono fruire dei permessi lavorativi, per chi riveste pubbliche funzioni, è stato confermato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella decisione 992/1993. Premesso ciò, si esclude che i permessi siano estensibili alle istituzioni, organismi strumentali dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali (art. 114, comma 2, D. Lgs.267/2000).
Una prefettura ha trasmesso un quesito, posto da un comune, in merito alla possibilità che i componenti delle istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza economica possano usufruire dei permessi e licenze previsti dall'art. 79, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.
Al riguardo si osserva che l'art. 79 ha ampliato, rispetto alla precedente normativa recata dalla legge n. 816/85, la categoria dei beneficiari dei permessi lavorativi ma si precisa che il comma 3 del richiamato art. 79 definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente.
L'elencazione dettagliata delle tipologie degli enti beneficiari fa escludere che i permessi siano estensibili alle istituzioni, organismi strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali (art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000).
Il carattere tassativo della elencazione degli enti che possono fruire dei permessi lavorativi per chi riveste pubbliche funzioni è stato, peraltro, confermato dalla IV sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 992 del 12.11.1993.
Premesso quanto sopra, si ritiene che ai componenti dell' istituzione comunale di cui trattasi, benché prevista dall'ente, in forza della propria autonomia, statutaria e regolamentare, in assenza di specifica previsione normativa, non possono concedersi i permessi previsti dall'art. 79, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, atteso che le norme in materia di indennità e permessi (ed, in genere, di status degli amministratori locali) non sono suscettibili di estensione in via analogica rispetto ai soggetti testualmente indicati come beneficiari.