- Affissione all’albo pretorio di un manifesto raccolta firma per n. 2 referendum di cui all’art. 75 della Costituzione.
Con una nota viene chiesto di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità che venga accolta la richiesta, presentata da un consigliere comunale, di affissione all'albo pretorio di un manifesto di propaganda per la raccolta di firme, per l'indizione di due referendum di cui all'art. 75 della Costituzione.
Al riguardo va rilevato che il manifesto di cui il consigliere comunale ha richiesto la pubblicazione ha natura unicamente divulgativa, in quanto non presenta i requisiti previsti dalla legge (art. 27 della legge n. 352 del 1970) al fine di poter raccogliere validamente il prescritto numero di firme.
Qualora la proposta di referendum dovesse successivamente essere presentata nelle prescritte forme e nell'ipotesi che la medesima dovesse superare il vaglio di legittimità e di ammissibilità operato, rispettivamente, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, pervenendo così alla indizione del referendum con decreto del Presidente della Repubblica, l'iniziativa potrà avvalersi delle forme di propaganda previste dalle leggi n. 212 del 1956 e n. 130 del 1975 (e successive modificazioni ed integrazioni), in virtù dell'estensione dell'applicazione delle citate leggi ai referendum abrogativi (art. 52 della citata legge n. 352 del 1970).
Per quanto concerne, invece, la richiesta di pubblicazione del manifesto in questione all'albo pretorio, va rilevato che l'art. 124 del T.U.O.E.L. n. 267 del 2000 prevede la pubblicazione dei soli atti deliberativi del Comune.
Pertanto, una richiesta del genere in questione può più correttamente essere ricondotta all'attività di informazione e di comunicazione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni che è fattispecie diversa e distinta dalla pubblicità assicurata mediante affissione all'albo pretorio.
Non a caso, infatti, la legge n. 150 del 2000, che tale attività di comunicazione regolamenta, chiarisce espressamente che 'è fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità legale od obbligatoria degli atti pubblici' (cfr., art. 1, comma 3).
Né, a giudizio di questo Ufficio, il documento in questione può essere ricondotto all'ambito applicativo della legge 7 giugno 2000, n. 150, e, come tale, formare oggetto di informazione istituzionale, stante che esso non si limita a dare notizia della iniziativa di raccolta delle firme per l'indizione dei referendum ma mira ad illustrare le ragioni che, a giudizio dei promotori, giustificherebbero il voto favorevole all'abrogazione.
Mentre una attività meramente informativa potrebbe essere ricondotta all'ambito della richiamata legge 150, non lo stesso si può dire di un atto di propaganda a favore della proposta referendaria.