- Esecuzione di provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Territorio e autonomie locali
31 Marzo 2006
Categoria 
03.01 Funzioni e compiti
Sintesi/Massima 

- Esecuzione di provvedimenti di decadenza dall’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale sono stati richiesti elementi in merito al quesito posto da una Prefettura, concernente l'individuazione della competenza a dare esecuzione coattiva e forzata al provvedimento di decadenza dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica adottato dal sindaco ai sensi dell'art, 18, 1° comma, del Regolamento regionale della Lombardia n. 1/2004.
Al riguardo, l'interessato comune ha prospettato la tesi che spetti al medesimo ente locale, attraverso l'intervento dei propri agenti di polizia locale, la competenza al compimento di tutte le attività attinenti all'esecuzione coattiva e forzata del provvedimento di decadenza, muovendo dal presupposto che l'esecutorietà di quest'ultimo (prescritta dal sopracitato art. 18 del Regolamento Reg. n. 1/2004) debba far capo alla stessa Autorità che lo ha emanato.
A giudizio della scrivente, se non vi sono dubbi (sulla base di quanto prevede testualmente l'art. 18 del Regolamento regionale cit.) circa l'imputazione al comune della competenza a disporre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ed a curare le attività conseguenziali unitamente all'ente gestore (v. artt. 17, co. 4 e 18, co. 5 Regolamento reg. cit.), altra e diversa problematica emerge allorché si ipotizzi l'intervento della Forza Pubblica al fine di pervenire all'allontanamento forzoso dell'inquilino che non provveda spontaneamente al rilascio dell'alloggio.
Tale iniziativa, ad avviso della scrivente, non può essere assunta (e curata mediante l'azione della polizia locale) dall'ente locale nell'ambito delle attività, di propria competenza, rivolte a dare concreta attuazione al provvedimento di decadenza ma, come prospettato dalla Prefettura, l'eventuale assistenza della Forza Pubblica potrebbe, su richiesta, essere assegnata dal Prefetto soltanto qualora il rilascio dell'alloggio, una volta eseguito, a cura dell'ente locale, a termini di legge, dia luogo a profili di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica.
La competenza in argomento del Prefetto si riconduce, altresì, alla sua generale funzione di garante della legalità quale delineata nell'art. 1 T.U.L.P.S. n. 773/1931, ai sensi del quale 'l'autorità di pubblica sicurezza . cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità'.
Ed, invero, l'Amministrazione comunale non ha competenze in materia di ordine pubblico, ed anche le funzioni di pubblica sicurezza esercitate dal sindaco, quale ufficiale del Governo, a norma dell'art. 54, lett. c) e d) del T.U.E.L. n. 267/2000 o quale autorità locale di pubblica sicurezza, a norma dell'art. 1 del R.D. n. 635/1940 e dell'art. 15 della legge n. 121/1981, sono quanto mai circoscritte.
Infatti il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende 'alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica' (art. 54, comma 1, lett. b) T.U.E.L. n. 267/2000); 'allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge' (art. 54, comma 1, lett. c); 'alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto' (art. 54, comma lett. d).
Di converso non sono attribuite al sindaco le più pregnanti ed ampie competenze in materia di ordine e sicurezza, imputate esclusivamente agli organi dello Stato – Prefetto e Questore – che si identificano come centri di responsabilità nell'esercizio della funzione di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, cui sono demandati poteri (di iniziativa, decisionali, di coordinamento e di comando) tra cui il potere di disposizione della Forza pubblica e quello di coordinamento delle Forze di polizia, esercitate nell'ambito delle rispettive attribuzioni, che non sono riconosciuti al sindaco. L'azione del sindaco è sostanzialmente collaborativa e sussidiaria rispetto agli organi dello Stato specificatamente competenti nella materia, come si evince, fra l'altro dall'art. 3 della legge n. 65/1986, con riguardo all'impiego della polizia municipale.
Tale sistema è armonizzato con il vigente ordinamento, che riserva la materia dell'ordine pubblico e sicurezza alla sovranità statale (art. 117, co. 2, lett. h) della Costituzione), in linea di continuità, peraltro, con gli assetti preesistenti (sentenze Corte Cost. nn. 290/2001 e 407/2002).