SOSPENSIONE DA PARTE DEL PREFETTO DELL' ORGANO RAPPRESENTATIVO DELLA COMUNITA’ MONTANA CON CONTESTUALE NOMINA DI UN COMMISSARIO PREFETTIZIO, AI SENSI DELL'ART.141, COMMA 7 D.LGS:267/2000

Territorio e autonomie locali
27 Febbraio 2006
Categoria 
11.03 Scioglimento dei consigli delle Comunità Montane
Sintesi/Massima 

L’art.141 comma 8 TUOEL dispone espressamente che le disposizioni del testo unico in materia di controllo sugli organi si applicano anche alle comunità montane, “ove non diversamente previsto dalle leggi regionali”.
Pertanto, qualora la legislazione regionale richiami espressamente quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000, è consentita anche la sospensione da parte del prefetto dell’organo rappresentativo della Comunità montana con nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 141 comma 7 t.u. cit. Per quanto riguarda i motivi della sospensione, la giurisprudenza amministrativa ha ormai chiarito che, trovando il proprio fondamento nelle cause che danno luogo allo scioglimento, non necessitano di una estesa e penetrante motivazione, la quale risulta, così, sindacabile solo per palese illogicità, (C.d.S. Sez.V n. 4062/2005).

Testo 

 
 
Una comunità montana ha chiesto  di conoscere il parere di questo Dipartimento in merito alla sussistenza dei necessari presupposti per l'intervento del prefetto ai sensi dell'art. 141 comma 7  del T.U.O.E.L. n. 267/2000 nei riguardi del consiglio dell'ente medesimo, essendosi recentemente verificate le contestuali dimissioni della metà più uno dei membri del consiglio.
Al riguardo, va rilevato preliminarmente che il problema deve ormai ritenersi superato a seguito del provvedimento con il quale è stato sospeso l'organo rappresentativo della comunità montana in questione, con contestuale nomina di un commissario  prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'ente, ai sensi del citato comma 7 dell'art. 141.
Nel merito, peraltro, va rilevato che il comma 8 del medesimo art. 141 dispone espressamente che le disposizioni del T.U.O.E.L. in materia di controllo sugli organi si applicano anche alle comunità montane, "ove non diversamente previsto dalle leggi regionali".
Nel caso in questione non può dubitarsi dell'applicabilità delle citate disposizioni statali, in quanto è la stessa legislazione della regione di riferimento a prevedere espressamente che il  controllo sugli organi delle comunità montane viene esercitato secondo quanto disposto dal capo II, titolo VI, parte I, del d.lgs. n. 267/2000.
Per quanto concerne, in particolare, i motivi che giustificano la sospensione, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, V Sezione, n. 4062/2005), che i medesimi, rinvenendo la sospensione in parte il proprio fondamento nelle cause che danno luogo allo scioglimento, non necessitano, di conseguenza, di una estesa e penetrante motivazione, avendo un contenuto di ampia discrezionalità, sindacabile solo per palese illogicità. È stato pertanto ritenuto ammissibile sotto il profilo della legittimità che il provvedimento prefettizio in motivazione facesse riferimento a finalità di pubblico interesse volte ad assicurare "la funzionalità dell'ente".