- L’obbligatorietà dell’istituzione delle circoscrizioni di decentramento per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Con una nota, una Prefettura ha chiesto di conoscere l'avviso del Ministero in merito alla effettiva ed attuale cogenza, alla luce della riforma costituzionale del 2001 e dei rilevanti limiti e vincoli finanziari posti per gli Enti locali dalla più recente legislazione statale, dell'art. 17 del T.U.O.E.L. 267/2000, nella parte in cui prevede l'obbligatorietà dell'istituzione delle circoscrizioni di decentramento per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Al riguardo, si rileva anzitutto che l'art. 117, sesto comma, della Costituzione prevede, come noto, che 'i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite'.
In considerazione del nuovo quadro istituzionale, lo schema di decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge n. 131 del 2003, nel testo delibato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, ha previsto la facoltà, e non più l'obbligo, per i suddetti Comuni di provvedere all'istituzione delle Circoscrizioni di decentramento.
Ciò nella considerazione, secondo quanto emerge dalla relazione del 'Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scentifico' per l'attuazione della citata norma di delega, che 'spetti agli Enti locali di dettare, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa, le disposizioni in tema di mero decentramento amministrativo'.
Se, dunque, salve le definitive determinazioni che dovranno essere assunte in merito dal Governo e dal Parlamento, quella sopra delineata dovrebbe essere l'evoluzione legislativa in materia, non può tuttavia negarsi che, fino all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, la norma in questione conserva intatta la sua vigenza.
In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Riunite del Consiglio di Stato le quali, con il recente parere n. 11074 in data 6 luglio 2005, hanno ribadito che 'le circoscrizioni sono organi necessari nei Comuni con popolazione superiore ai 100.00 abitanti'.
D'altra parte, lo stesso art. 4 della legge n. 131 del 2003 – che ha dato attuazione all'art. 114, secondo comma, ed all'art. 117, sesto comma, della Costituzione – ha precisato che 'fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo'.
Va peraltro rilevato che il Consiglio di Stato, con la stessa ordinanza con la quale respinse la domanda cautelare di sospensione del decreto prefettizio che non aveva indetto nel turno di amministrative del 2001 le elezioni per il rinnovo degli organi circoscrizionali, ha precisato che 'resta fermo, nelle specie, il dovere di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei consigli circoscrizionali, non appena saranno definite, con la raccomandata sollecitudine, le operazioni connesse all'istituzione dei consigli circoscrizionali' (cfr., C.d.S. Sezione Sesta, ordinanza n. 11578 del 4.5.2001).
Tutto ciò premesso, occorre rilevare che la questione posta in termini problematici dal Sindaco di Salerno, in effetti, è da ritenersi risolta a monte dagli atti posti in essere dalla stessa Amministrazione locale.
Poiché, infatti, il Comune di Salerno si è dotato di norme statutarie e regolamentari che prevedono e disciplinano la istituzione delle circoscrizioni di decentramento, allo stato degli atti la questione trova soluzione nelle scelte ordinamentali già operate, a prescindere dalla incidenza che possa riconoscersi alla ampliata potestà normativa degli enti locali ex art. 117. sesto comma, della Costituzione.