Surroga per consigliere comunale deceduto

Territorio e autonomie locali
24 Gennaio 2006
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Surroga per consigliere comunale deceduto

Testo 

Con una nota si chiede di conoscere il parere di questa Direzione in merito al criterio da seguire per la surrogazione di un consigliere comunale deceduto, quando dal verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, risultino al primo posto dei non eletti tre consiglieri della stessa lista con pari cifra individuale.
Al riguardo si ritiene che l'attuale ordinamento degli enti locali contenuto nel T.U.O.E.L. n. 267/2000, non crei vuoti normativi per quanto concerne la disciplina della surroga di un consigliere deceduto, che va ricondotta al combinato disposto degli artt. 45 e 71, comma 9.
A mente delle citate norme il seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, (e quindi anche per decesso) è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto; pertanto, nel caso in cui più candidati, appartenenti alla medesima lista, abbiano riportato la stessa cifra individuale — intesa come somma dei voti di lista e dei voti di preferenza di ciascun candidato — il seggio vacante dovrà essere attribuito al candidato che precede nell'ordine di lista. (cfr. in tal senso T.A.R. Sardegna n. 15 14/02; T.A.R. Calabria n. 948/01; T.A.R. Marche n. 106/05).
In base a tale ultima norma, il verbale dell'adunanza dei presidenti delle sezioni, di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 570/1960, avrebbe dovuto riportare i tre candidati che hanno conseguito la medesima cifra elettorale nell'ordine in cui figurano nella lista di cui all'art. 30 del citato d.P.R..
Qualora, tuttavia, sia stato seguito erroneamente un ordine diverso da quello prescritto dalla legge, si ritiene che il Consiglio comunale, in sede di surroga del proprio membro deceduto, dovrà comunque attribuire il seggio vacante 'al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto', secondo quanto previsto da citato art. 45, e ciò in quanto la norma medesima fa chiaramente riferimento all'ordine risultante dalla lista di appartenenza e non già a quello presente nel suddetto verbale.
Quanto all'ultimo punto del quesito, relativo al termine per procedere alla surrogazione de qua, si ritiene che in virtù del combinato disposto degli artt. 45 e 38 comma 8 possa comunque valere il termine di 10 giorni espressamente previsto per i casi di dimissioni. In ogni caso, fermo restando che, essendo la reintegrazione del plenum del consiglio adempimento prioritario, è comunque necessario inserire la questione della surroga al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile; ciò, anche in considerazione della natura ordinatoria e non perentoria di tale termine, sia in assenza di una sanzione specifica in caso di decorso infruttuoso, sia in un'ottica di favor verso la completezza dell'organo collegiale (in tal senso la recente sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 667/05).