- Modifiche statutarie alla precedente disciplina del difensore civico provinciale.

Territorio e autonomie locali
18 Gennaio 2006
Categoria 
02.02 Diritto di accesso e informazione ai cittadini
Sintesi/Massima 

- Modifiche statutarie alla precedente disciplina del difensore civico provinciale.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale viene chiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in ordine all'entrata in vigore di talune modifiche statutarie con le quali la Provincia di Napoli ha rinnovato la precedente disciplina del difensore civico provinciale.
Al riguardo, va rilevato anzitutto che l'art. 11 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 si limita a prevedere i compiti del difensore civico, demandando per il resto allo statuto del singolo ente locale la disciplina dello status di tale istituto.
Ciò premesso, va altresì rilevato che secondo l'art. 6 del medesimo testo unico 'lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente'.
Non avendo il nuovo statuto prevista alcuna norma transitoria – secondo quanto precisato da codesta Prefettura – deve pertanto ritenersi che, decorso tale termine, anche le norme statutarie che prevedono una modifica della durata in carica e dell'indennità di funzione dovranno necessariamente entrare in vigore.
Per poter disporre una diversa decorrenza, l'ente avrebbe infatti dovuto prevederla espressamente con apposita norma transitoria.
Anche a livello legislativo, infatti, laddove si è inteso differire l'attuazione di norme che prevedevano una nuova e diversa durata in carica degli organi degli Enti locali, lo si è fatto espressamente.
È il caso, a puro titolo di esempio, delle norme (art. 7, della legge 30 aprile 1999, n. 120) che hanno portato a cinque anni la durata degli organi elettivi di Comuni e Province, le quali hanno espressamente previsto che le disposizioni medesime 'si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge'.
Va peraltro rilevato che nel nostro ordinamento vige il principio secondo cui tempus regit actum, per il quale ogni atto deve essere disciplinato dalla normativa vigente al momento in cui esso è posto in essere (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 16 marzo 2004, n. 2984).
Problemi connessi alla successione di norme nel tempo sorgono, come noto, solo qualora si tratti, diversamente dal caso in questione, di procedimenti amministrativi iniziati sotto la vigenza di una disciplina che è stata modificata prima dell'emanazione del provvedimento finale.
Occorre inoltre considerare che il rapporto intercorrente tra il funzionario onorario, qual è il difensore civico, e la P.A. non è riconducibile ad un rapporto di prestazione d'opera, comunque definito (cfr., in tal senso, Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30.1.1997, n. 3129).
Secondo il citato indirizzo giurisprudenziale la figura del funzionario onorario 'si configura ogni qual volta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente in base a considerazioni tecnico - amministrative effettuate mediante procedure di concorso (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico - discrezionale); l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale dal funzionario onorario); lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone, per il funzionario onorario, ad una disciplina del rapporto derivante pressocchè esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso); il carattere retributivo del compenso percepito dal pubblico dipendente, rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario; la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario.
La fonte autoritativa dalla quale proviene la investitura del funzionario onorario, il carattere non subordinato della sua attività, l'assenza degli elementi della volontarietà e professionalità dell'attività stessa, collocano il rapporto al di fuori sia dello schema del lavoro subordinato, sia da quello della locatio operis e, in particolare, del rapporto di prestazione d'opera intellettuale.
Da tali connotazioni la giurisprudenza fa discendere che l'eventuale trattamento economico del funzionario onorario, in difetto di previsione di legge, resta affidato alle libere e discrezionali determinazioni dell'Autorità che procede all'investitura ed è esclusivamente finalizzato al pubblico interesse al decoro della funzione esercitata (Consiglio di Stato, 21 giugno 1982, n. 312).
Ciò determina, tra l'altro, la non applicabilità delle disposizioni poste a salvaguardia del trattamento economico del pubblico dipendente, come quelle che vietano la reformatio in peius del medesimo.
Per le considerazioni suesposte, si ritiene che alla nuova disciplina relativa allo status del difensore civico provinciale debba essere data applicazione fin dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.