Impossibilità di procedere alla surroga di tre consiglieri dimissionari a seguito della sistematica diserzione delle sedute da parte del gruppo consiliare di minoranza.

Territorio e autonomie locali
18 Gennaio 2006
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Impossibilità di procedere alla surroga di tre consiglieri dimissionari a seguito della sistematica diserzione delle sedute da parte del gruppo consiliare di minoranza.

Testo 

Si fa riferimento alle questioni poste con una nota, concernenti l'impossibilità per il Consiglio comunale di un Ente di procedere alla surroga di tre consiglieri dimissionari a seguito della sistematica diserzione delle sedute da parte del gruppo consiliare di minoranza.
Al riguardo, questa Direzione Centrale ritiene di poter condividere la posizione assunta dal difensore civico regionale sia per quanto concerne la natura della surroga, inquadrabile come atto obbligatorio per legge, sia in merito alla perdurante attivabilità, da parte di tale organo regionale, del potere sostitutivo di cui all'art. 136 del T.U.O.E.L. 267/2000 al fine di provvedere alla surroga medesima in luogo del Consiglio comunale inadempiente.
Quanto alla surroga, infatti, la giurisprudenza è costante nel ritenerla atto dovuto, che non presenta alcun profilo di discrezionalità, sussistendone i presupposti, essendo teso alla ricostituzione del plenum del Consiglio Comunale (cfr., in tal senso, T.A.R. Piemonte, II Sez., 3 giugno 1993, n. 221; nonché T.A.R. Abruzzo, 30.7.2005, n. 667).
In merito, poi, al citato art. 136 va rilevato che, nonostante i dubbi sulla compatibilità di tale norma con il nuovo quadro costituzionale sollevati a seguito di recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale (cfr. la sentenza n. 167 del 18.4.2005), il difensore civico in talune realtà regionali si è ancora di recente avvalso del potere sostitutivo ivi previsto proprio per procedere ad una surroga a mezzo di apposito commissario ad acta e tale provvedimento sostitutivo è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, 667)il quale ha precisato che la Corte Costituzionale, 'nel dichiarare la incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo.non ha mai nulla osservato, direttamente o indirettamente, sulla vigenza del menzionato articolo 136 del T.U.E.L., affermando, anzi, in più di una occasione che la previsione del potere sostitutivo straordinario previsto in capo al Governo dall'art. 120 della Costituzione non esaurisce tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi, disciplinati dallo Stato o dalle Regioni, secondo le rispettive competenze'.