Doveri degli amministratori
- Contratti stipulati per scrittura privata. Diritti di rogito.
Si fa riferimento ad una nota con la quale il Comune di .... chiede di conoscere se in caso di stipulazione di contratti per scrittura privata tra un dirigente del Comune e ditte esterne e, senza l'intervento del segretario comunale, sia dovuta la riscossione dei diritti di rogito. Viene precisato, altresì, che tali contratti non vengono iscritti nell'apposito Repertorio dei contratti informa pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata.
Giova rammentare, al riguardo, che nell'ambito dell'ampio genus dei diritti di segreteria rientrano i cosiddetti 'diritti di rogito', i quali sono più specificamente i proventi derivanti dalla stipulazione in forma pubblico - amministrativa dei contratti; anch'essi, al pari dei diritti di segreteria in generale, sono dovuti a fronte di un'attività amministrativa compiuta dall'ente nello svolgimento delle sue funzioni di diritto pubblico, hanno natura tributaria e comportano l'obbligo e non la mera facoltà dell'ente di riscuoterli, pena la responsabilità dei soggetti preposti per il danno patrimoniale causato all'ente per la mancata riscossione dei diritti di segreteria medesimi.
Al riguardo va considerato che la fonte della competenza per i segretari comunali a stipulare atti negoziali, è stata recentemente disciplinata dall'art. 97, lett. c) del decreto legislativo n. 267/2000 che ha riprodotto (ed abrogato) l'art. 17,comma 68 della legge n. 127/1997. Il citato decreto ha anche abrogato gli articoli 87 ed 89 del r. d. n. 383/1934 che prima della legge Bassanini costituivano la fonte della potestà rogatrice dei segretari comunali ed ha ribadito, ampliando tale potestà rogatoria, che questi possono 'rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente'.
L'articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 465/1997 ha, poi, esteso a tutte le nuove fattispecie contrattuali ex articolo 17, comma 68, della legge n. 127/1997, riprodotto ed abrogato dall'articolo 97, comma 4 del T.U.E.L., l'applicabilità della tabella D della legge n. 604/1962, con ciò superando ogni dubbio circa la possibilità per il segretario di rogare qualsiasi contratto, purchè l'ente ne sia parte (salvo quelli che ai sensi di legge possono essere rogati esclusivamente dal notaio) e, di autenticare le scritture private e gli atti unilaterali posti in essere dell'interesse dell'ente stesso.
E' opportuno, inoltre, rilevare la differenza tra rogito di atti e autenticazione di scritture private e atti unilaterali che può essere effettuata 'nell'interesse dell'ente': sembra di poter concludere che siano tali le scritture private o gli atti unilaterali che, per disposizione di legge, regolamento o atto amministrativo debbano essere prodotti in un procedimento di competenza dell'ente stesso.
Per quanto premesso, a fronte della sussistenza di diversi orientamenti interpretativi in ordine all'applicabilità dei diritti di rogito alle scritture private non autenticate, formate senza la partecipazione dell'ufficiale rogante, si ritiene preferibile, stante l'attuale dettato normativo, in assenza di una specifica disposizione di legge, una interpretazione che tenga conto del disposto dell'articolo 97, comma 4, lett. c) del decreto legislativo n. 267/2000 e, pertanto, i diritti di segreteria troveranno applicazione, oltre che nell'ipotesi di rogito dei contratti in cui il comune è parte, solo qualora il segretario comunale provveda ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, restando esclusa la possibilità di riscuotere tali diritti per i contratti dell'ente locale stipulati nella forma della scrittura privata non autenticata.