Modalità da seguire nel procedimento di surroga

Territorio e autonomie locali
14 Dicembre 2005
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Modalità da seguire nel procedimento di surroga

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere della scrivente sulle modalità da seguire nel procedimento di surroga, da parte del consiglio, di tre consiglieri comunali dapprima sospesi dalla carica ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. d) e, successivamente, secondo quanto appreso nelle vie brevi, dimessisi dalla carica.
In particolare, si vuole conoscere se i candidati surroganti debbano essere convocati alla seduta consiliare nel corso della quale si procederà alla surroga dei consiglieri dimissionari partecipando alla votazione della relativa delibera.
Al riguardo, si segnala che la legge 142 del '90 ha dato soluzione all'annosa questione riguardante il momento in cui il surrogante entra in carica, in quanto l'art. 39, comma 4, ora trasfuso nell'art. 38, comma 4, del T.U.O.E.L. 267/2000, ha stabilito espressamente che i consiglieri chiamati a ricoprire un seggio vacante entrano in carica 'non appena adottata la relativa deliberazione' di surrogazione da parte del Consiglio comunale che procede a sostituire il consigliere cessato dalla carica con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto (art. 45, comma 1, del citato testo unico).
Pertanto il candidato, o come nella fattispecie in esame, i candidati non risultati eletti potranno validamente entrare a far parte del Consiglio comunale solo dopo che quest'ultimo abbia deliberato la relativa surroga, come precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., T.A.R. Piemonte, Seconda Sezione, 16 ottobre 2004, n. 2470).
Inoltre, nei confronti dei consiglieri surroganti deve adottarsi la deliberazione di convalida, provvedimento questo che, sebbene concettualmente distinto da quello di surrogazione, è adottato, di norma, contestualmente a quest'ultimo, anche al fine di evitare che un consigliere entri in carica e subito dopo venga dichiarato ineleggibile e, quindi, decaduto dalla carica.
Proprio per effetto di tale contestualità i consiglieri surroganti non potranno prendere parte alla delibera relativa alla propria convalida, diversamente da quanto previsto per i consiglieri proclamati eletti, i quali entrano in carica al momento della proclamazione e possono partecipare alla delibera di convalida (cfr., tra le tante, C.d.S., sez. V, 3 febbraio 2005, n. 279).
Pertanto, i consiglieri surroganti potranno partecipare validamente alle sedute solo dopo che l'assemblea abbia deliberato in merito alla stessa tanto che l'eventuale partecipazione alla relativa delibera deve considerarsi illegittima (cfr. T.A.R. Piemonte 16 ottobre 2004, n. 2470)