Quale è il numero dei componenti del consiglio del comune necessario ad integrare l’esatto “quorum strutturale” della seduta di prima convocazione dell’assemblea consiliare ed in particolare se debba esservi computato il sindaco.

Territorio e autonomie locali
29 Novembre 2005
Categoria 
05.02.06 Diritto di accesso
Sintesi/Massima 

Quale è il numero dei componenti del consiglio del comune necessario ad integrare l’esatto “quorum strutturale” della seduta di prima convocazione dell’assemblea consiliare ed in particolare se debba esservi computato il sindaco.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto quale sia il numero dei componenti del consiglio del comune necessario ad integrare l'esatto 'quorum strutturale' della seduta di prima convocazione dell'assemblea consiliare ed in particolare se debba esservi computato il sindaco.
Al riguardo, premesso che la materia è demandata dalla normativa vigente alla disciplina statutaria e regolamentare dell'ente locale, si rileva che il quorum strutturale è preordinato alla regolare costituzione dell'adunanza del consiglio che, in quanto validamente costituito con il numero di componenti ritenuto sufficiente dallo stesso ente, potrà essere in grado di adottare deliberazioni valide.
Dalla lettura dell'art. 37 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, si evince che il consiglio comunale deve essere composto dal sindaco e da un certo numero di consiglieri individuato in relazione alla popolazione residente (nel caso del comune di XXXXX, con popolazione di 28.995 abitanti, il consiglio sarà quindi composto da 20 membri, più, ovviamente il sindaco, cioè 21).
L'art. 38, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 rinvia al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale per l'indicazione del numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, disponendo unicamente che ' . in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco .'.
Un'ulteriore distinzione va operata, a seconda che il consiglio si riunisca, come nella fattispecie in esame, in prima convocazione oppure si tratti di una seduta di seconda convocazione.
Ciò detto, considerato che il comune di XXXXX si è dotato di apposite norme statutarie e regolamentari - alla luce dell'art. 273 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 - si dovrà fare riferimento a tale autonoma normativa che ha espressamente previsto che il funzionamento del consiglio comunale sia disciplinato ' . dal relativo regolamento, che dovrà indicare il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute e che dovrà prevedere che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati al Comune per legge, senza computare in tal numero il Sindaco' (art. 19, comma 2 dello Statuto) e che ' La seduta è valida in prima convocazione quando risulti presente almeno la metà dei consiglieri assegnati ' (art. 10 del regolamento comunale).
È chiaro che la norma regolamentare, subordinata a quella statutaria, deve essere letta alla luce di quest'ultima.
E poiché lo statuto precisa il divieto di computo del sindaco, ne deriva che l'applicazione della norma regolamentare non può che essere nel senso della esclusione di detto computo.
Si ritiene, conclusivamente, che il quorum necessario per la validità delle sedute consiliari in prima convocazione del comune di XXXXX non potrà che essere di 10 unità, essendo il consiglio composto da 20 consiglieri, senza computare il sindaco.