Gettoni di presenza. Trasformazione del gettone di presenza in indennità.

Territorio e autonomie locali
17 Novembre 2005
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Gettoni di presenza
- Trasformazione del gettone di presenza in indennità.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale il presidente del Consiglio Provinciale di ..... ha formulato un quesito teso a conoscere se, qualora un consigliere richieda la trasformazione del gettone di presenza in indennità, a questa si debba applicare il dimezzamento dell'emolumento, come previsto dall'art. 82, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 nel caso in cui l'amministratore, lavoratore dipendente, non si sia posto in aspettativa non retribuita. Come è noto, la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, prevista dall'art. 82, comma 4 del decreto legislativo n 267/2000, può essere effettuata a condizione che la procedura sia prevista dallo statuto e dal regolamento dell'ente e che non comporti maggiori oneri finanziari rispetto al sistema di remunerazione tramite i gettoni di presenza. L'indennità nella quale confluisce il gettone di presenza, è una indennità sui generis, i cui contenuti e i cui presupposti sono completamente diversi e distinti rispetto all'indennità di funzione percepita dal sindaco, dal presidente della provincia e degli altri amministratori locali tassativamente elencati al comma 1 del citato art. 82. Diverso è infatti il ruolo di questi ultimi, nell'ambito degli enti locali, rispetto a quello dei consiglieri, cui corrisponde un diverso 'status' anche sotto il profilo delle prerogative che si differenziano non a caso, per quanto concerne, altresì, il regime previdenziale, assistenziale ed assicurativo. Sulla base delle precedenti considerazioni e coerentemente con il diverso status dei consiglieri rispetto a quello degli amministratori locali componenti di organi esecutivi, si ritiene che non operi la disposizione del dimezzamento della indennità corrisposta ai lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto il collocamento in aspettativa, in caso di applicazione dell'istituto della indennità trasformata, come evidenziato da questo Ministero con circolare n. 8 - URAEL del 5 novembre 2001, che ha modificato in parte qua la precedente direttiva n. 5 - UARAL del 10 luglio 2001.