Gettoni di presenza - Articolo 82, comma 11 del decreto legislativo n. 267/2000. Art. 2 decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119.

Territorio e autonomie locali
16 Novembre 2005
Categoria 
13.01.05 Compensi: gettoni di presenza
Sintesi/Massima 

Gettoni di presenza
- Articolo 82, comma 11 del decreto legislativo n. 267/2000. Art. 2 decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119.

Testo 

Si fa riferimento ad alcune note, con le quali è stato chiesto di conoscere i limiti di incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza previsti dall'art. 82, comma 11 del T.U.E.L. e se le maggiorazioni previste dall'art. 2 del decreto 119/2000 si applichino prima o successivamente al citato incremento.
L'art. 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265, ora trasfuso nell'art. 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che le indennità di funzione e i gettoni di presenza determinati con decreto ministeriale, possono essere incrementati con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti, a condizione che la spesa complessiva risultante non superi la quota predeterminata dal medesimo decreto, dello stanziamento di bilancio per le spese correnti.
Il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, ha fissato: nella tabella A, gli importi di indennità di funzione e gettoni di presenza; nell'art. 2, le maggiorazioni che l'ente deve applicare a detti importi se ricade in una delle tipologie ivi indicate, e, nella tabella D, le percentuali di aumento, differenziate per classi demografiche, dell'incidenza delle spese per indennità di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del decreto sulle spese correnti stanziate in bilancio.
Atteso che, con la norma in questione, il legislatore ha inteso evitare che la spesa per i compensi degli amministratori locali possa incidere in modo eccessivo sulle spese correnti stanziate in bilancio, la percentuale di incremento indicato alla tabella D, che costituisce limite invalicabile, va applicato alla spesa che l'ente sostiene, complessivamente, per le indennità di funzione e i gettoni di presenza e non alla singola spesa per i gettoni di presenza o a quella relativa alle indennità di funzione e tanto meno alla misura del singolo gettone di presenza.
Al riguardo, la circolare n. 5/2000 del 5 giugno 2000 ha infatti chiarito che: il limite indicato alla tabella D si riferisce al tetto di spesa complessivo risultante dall'applicazione di tutte le voci del decreto e non alle singole voci indennitarie; il rapporto tra spese per indennità e gettoni, calcolate applicando le disposizioni del decreto, e le spese correnti stanziate in bilancio di previsione non deve essere aumentato oltre i valori percentuali indicati nella tabella D.
A titolo esemplificativo, si rappresenta che in un comune come, con una popolazione tra i 10.000 e i 30.0000 abitanti, in attuazione delle disposizioni del decreto n. 119/2000, l'incidenza percentuale delle spese per indennità e gettoni di presenza sulle spese correnti stanziate in bilancio è del 10% in quanto la spesa per i compensi è uguale a 100 e la spesa corrente stanziata in bilancio è pari a 1000, tenuto conto che la tabella D fissa, per gli enti di tale fascia demografica, al 15% il tetto massimo di aumento di detta incidenza, l'amministrazione locale potrà aumentare la misura dei compensi in modo che detta spesa incida massimo per l'11,5% (=10%+1,5%) sulle spese correnti stanziate in bilancio.
Come precisato nella circolare: la spesa complessiva per indennità e gettoni di presenza va calcolata in linea teorica applicando quanto previsto dal decreto, ivi comprese, quindi, le maggiorazioni previste all'art. 2 del decreto, che sono difatti computate automaticamente dal dirigente competente e non richiedono una apposita delibera dell'organo; l'esigenza che l'ente non travalichi la quota predeterminata nella tabella D, richiede inoltre necessariamente la preventiva intesa fra giunta e consiglio affinché detti organi procedano, sia pure nell'ambito della rispettiva autonomia, all'aumento dei compensi dei loro componenti in modo che la spesa complessiva che ne derivi non risulti incidente sulle spese complessive dell'ente oltre il limite stabilito.
Ciò premesso, in riferimento al caso esemplificato nella richiesta di parere, non è pertanto possibile in linea teorica ed astratta determinare fino a quale misura possa essere elevato il gettone di presenza, dovendosi preventivamente valutare la capacità massima di spesa dell'ente per la corresponsione dei compensi degli amministratori, attraverso il calcolo dell'incidenza di tale spesa, calcolata sugli importi stabiliti nella tabella A e maggiorati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, sullo stanziamento delle spese correnti in bilancio, e l'aumento di detto valore nella percentuale indicata nella tabella D.