Incompatibilità- Compatibilità della carica di presidente della provincia con quella di presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni.

Territorio e autonomie locali
2 Novembre 2005
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Compatibilità della carica di presidente della provincia con quella di presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni.

Testo 

Si fa seguito a precedente corrispondenza relativa alla problematica della partecipazione da parte della Provincia di di una quota rilevante del capitale della Società per azioni, S.p.A., società di gestione .
In particolare, è stato chiesto se sussiste incompatibilità tra la carica di presidente della provincia e quella di presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni, la, a capitale pubblico minoritario (inferiore al 20%), rilevando che il presidente della Provincia era stato di recente nominato amministratore della predetta società per azioni.
Dalla documentazione pervenuta è risultato che 'l'Amministrazione Comunale di è azionaria della Società per azioni, di gestione del locale , possedendo il 14,847 % del capitale sociale ..'. Si è pertanto provveduto a formulare il proprio parere evidenziando che l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali), come modificato dall'articolo 14 decies del decreto legge 30 giugno 2005, numero 115, convertito in legge 17 agosto 2005 n. 168, prevede che non può ricoprire la carica di Presidente della Provincia l'amministratore con potere di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetto a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte della provincia stessa.
Con tale modifica introdotta dal citato decreto 115/2005 il legislatore ha posto fine ad una questione interpretativa a lungo dibattuta relativamente alla quale la giurisprudenza in linea di massima si era consolidata nel ritenere sussistente il rapporto di vigilanza anche nei confronti di una società nella quale l'ente locale, pur disponendo di una quota minoritaria di capitale sociale, poteva comunque concorrere alla formazione della volontà sociale esprimendo in assemblea un voto determinante (Corte di Cassazione, n. 5216 del 7 aprile 2001). In tale ipotesi, infatti, rilevava la possibilità di incidere sui contenuti deliberativi della società, determinando di conseguenza un conflitto tra i due ruoli rivestiti dall'amministratore (presidente della provincia e presidente del consiglio di amministrazione).
L'innovazione legislativa, pur confermando la ratio di prevenire questa potenziale conflittualità dei contrapposti interessi da gestire, ha posto una presunzione in base alla quale non può ritenersi sussistente il conflitto nel caso in cui la partecipazione sia inferiore al 20% del capitale, come nell'ipotesi di specie che si attesta su un valore del 14,847 %.
Successivamente, lo Studio legale, con nota del 21 settembre 2005, ha fatto conoscere che: 'con Deliberazione di Giunta Provinciale dell'11 gennaio 2005 - su proposta del Presidente, Ing.– è stato disposto l'incremento per la somma di €. 5.000.000 (cinquemilioni), del capitolato di bilancio provinciale destinato al finanziamento di Sogas ed all'aumento della quota di partecipazione nella compagine societaria della stessa..' Inoltre 'la Provincia, per il tramite del Presidente, ha dichiarato di voler sottoscrivere l'aumento di capitale, precedentemente deliberato da con Delibera assembleare del 21 maggio 2005, manifestando la volontà di impiegare la menzionata somma di €. 5.000.000 (cinquemilioni), già accreditata alla in conto aumento capitale, unitamente a quella già esistente nel capitolato di bilancio provinciale.. Il perfezionamento della predetta operazione – già parzialmente portata a termine, che vedrà la sua conclusione definitiva nei prossimi giorni - porterebbe la Provincia ad incrementare sensibilmente la propria partecipazione, già comunque rilevante, fino a superare la quota del 20%'.
Per quanto suesposto, ove si realizzi la condizione di una partecipazione nella compagine societaria da parte della Provincia di superiore al 20%, si potrà effettivamente configurare, come previsto dell'art. 63, comma 1, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, l'incompatibilità tra la carica di presidente della provincia e quella di presidente del consiglio di amministrazione della società per azioni partecipata.