Gettoni di presenza
- Possibilità di effettuare operazioni di conguaglio al fine di portare a credito o a debito l’importo dei gettoni di presenza corrisposti nei singoli mesi, purchè complessivamente nell’esercizio di competenza non venga superato il limite di un terzo dell’indennità spettante al sindaco.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato chiesto di conoscere se sia possibile effettuare operazioni di conguaglio al fine di portare a credito o a debito l'importo dei gettoni di presenza corrisposti nei singoli mesi, purchè complessivamente nell'esercizio di competenza non venga superato il limite di un terzo dell'indennità spettante al sindaco.
In proposito, si rappresenta che il TAR Lombardia, con sentenza n. 439/02 ha affermato che né i consiglieri remunerati a gettone né i consiglieri remunerati a indennità possono fare valere aspettative correlate all'integrale riconoscimento delle presenze effettivamente realizzate nelle sedute di consigli e commissioni, considerato che il tetto massimo posto dalla legge prescinde da tale elemento.
Si osserva, al riguardo, che l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, così come l'art. 19 della L.R. 30 del 23/12/2000 della regione Sicilia, stabilisce alcuni principi fondamentali e ineludibili per la corresponsione dei compensi spettanti ai consiglieri comunali: la correlazione fra gettoni di presenza e partecipazione a sedute di consigli e commissioni, la parametrazione dell'ammontare mensile del compenso dal consigliere al terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco, la possibilità di optare per un sistema remunerativo alternativo a quello dei gettoni di presenza tramite indennità di funzione, la cui misura deve essere sostanzialmente equivalente ai compensi con gettone ed è soggetta a detrazioni per le assenze ingiustificate.
Ciò premesso, visto che il terzo dell'indennità mensile del sindaco costituisce il tetto massimo entro il quale va calcolato l'ammontare di quanto percepito dal consigliere e non l'importo che questi ha comunque diritto a percepire ogni mese, l'accantonamento dei gettoni di presenza per le sedute che non è stato possibile computare nel mese e la loro distribuzione fittizia su tutto l'arco temporale dell'anno, non appaiono in linea con il disposto normativo che costituisce limite inderogabile alla potestà regolamentare dell'ente in materia.
Quanto sopra, fatta salva la diversa normativa adottata dalla regione Sicilia in virtù della competenza legislativa esclusiva in materia.