Incompatibilità- Compatibilità fra le cariche di consigliere comunale e di assessore ricoperte presso due comuni diversi.

Territorio e autonomie locali
14 Ottobre 2005
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Compatibilità fra le cariche di consigliere comunale e di assessore ricoperte presso due comuni diversi.

Testo 

Viene comunicato che il Tribunale di Tivoli ha accolto un ricorso proposto avverso la deliberazione con cui un consiglio comunale ha dichiarato decaduto dalla carica un consigliere a seguito della sua nomina ad assessore presso un altro comune.
Al riguardo si osserva che la sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli si conforma all'indirizzo giurisprudenziale di merito formatosi in ordine alla problematica in esame (cfr.: la sentenza del 7.1.2000 del Tribunale di Alessandria e la sentenza del 26.9.2002 del Tribunale di Castrovillari, alle quali si è aggiunta anche la sentenza del Tribunale di Grosseto, del 7 ottobre 2004).
I giudici aditi, infatti, ravvisando nel cumulo delle cariche di consigliere comunale e di assessore presso enti diversi una causa ostativa solo per la carica assessorile e non anche per quella di consigliere, hanno annullato le delibere dei consigli comunali che avevano dichiarato la decadenza o la mancata convalida dell'elezione di alcuni consiglieri comunali in quanto assessori esterni in altri comuni.
Le pronunce intervenute numerose sull'argomento, sebbene emesse tutte nel primo grado di giudizio, esprimono ormai un consolidato orientamento di cui non può non tenersi conto anche in considerazione del fatto che esse concordano su un punto essenziale con questo Ministero, ovverosia sulla non cumulabilità della carica consiliare con quella assessorile ricoperta presso un altro comune.
Ciò, peraltro, in linea con quanto statuito, con giurisprudenza costante, dalla Corte di Cassazione (cfr.: sentenze n. 10131/1994, n. 2490/2000 e n. 3902/2002), in ordine alle condizioni e ai limiti stabiliti dalla legge – il possesso dei requisiti indispensabili di compatibilità e di eleggibilità a consigliere comunale - entro i quali deve esplicarsi l'ampio potere di scelta del sindaco nella nomina dei componenti la giunta comunale.
Nel prendersi atto dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale in ordine alle conseguenze del predetto cumulo che si riverberano, ad avviso dei giudici, solo sulla carica assessorile e non su quella consiliare, fatta salva la facoltà dell'interessato di optare per l'una o per l'altra carica, rimane pertanto fermo che non può essere nominato assessore chi ricopra già la carica di consigliere presso un altro comune, né permanere nella carica assessorile chi, successivamente alla nomina, sia eletto consigliere comunale in un diverso comune.
Per le considerazioni suesposte, la fattispecie rappresentata non richiede quindi ulteriori interventi visto che al consigliere in questione è stato revocato il decreto di nomina ad assessore.