Ineleggibilità. Art.60, comma 2, n.8, del D.Lgs. n.267/2000

Territorio e autonomie locali
14 Settembre 2005
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Ineleggibilità
- Art. 60, comma 2, n. 8, del D.Lgs. n. 267/2000

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'eventuale sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 60, comma 1, n. 8, del T.U.O.E.L., nei confronti di un consigliere comunale che ricopre l'incarico di direttore di zona ai sensi della legge regionale in oggetto. Preliminarmente, si rappresenta che l'art. 60, comma 1, n. 8), del decreto legislativo n. 267/2000, prevede, tra l'altro, l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. La sopracitata ineleggibilità è volta a scongiurare negative influenze sulla libera determinazione al voto da parte degli elettori, per effetto delle funzioni svolte dal candidato ovvero della posizione di potere gestita dallo stesso. A seguito del riordino del servizio sanitario regionale, operato dalla regione Molise con la legge n. 9/2005, l'ente assicura i livelli di assistenza attraverso l'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), corrispondente all'intero territorio regionale. Tale azienda è articolata in quattro zone territoriali, corrispondenti alle precedenti aziende sanitarie locali, prevedendo, inoltre, per ogni zona un direttore, nominato dalla Giunta regionale, sentito il direttore generale della ASREM, da scegliere tra i soggetti che abbiano i requisiti previsti per la nomina a direttore generale, ai sensi dell'art. 3bis del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. La recente normativa regionale nulla prevede circa i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore di zona, tranne il richiamo, ai fini della nomina, al possesso dei requisiti previsti per l'incarico di direttore generale, richiamo che potrebbe far pensare, prima facie, ad un'identità di funzioni e di compiti da assolvere, limitatamente all'ambito territoriale di competenza del direttore di zona. Pertanto, nel silenzio del legislatore regionale circa i compiti e le funzioni dei neo-istituiti direttori di zona, al fine di una ricostruzione, in via interpretativa degli stessi, possono tornare utili le disposizioni relative all'attività ed alle funzioni delle singole zone territoriali, alle quali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata legge regionale, sono riconosciute autonomie tecnico-gestionali ed economico-finanziarie, con contabilità separata all'interno del bilancio della ASREM, al fine di provvedere, tra l'altro, oltre a quanto stabilito dall'atto aziendale, alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi regionali nonché al loro perseguimento, alla programmazione organizzativa ed operativa per la gestione delle risorse umane e strumentali dei servizi sanitari di zona, alla distribuzione delle risorse assegnate ed alla corretta utilizzazione delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della citata legge regionale, la giunta regionale, nel definire i principi ed i criteri direttivi per l'adozione dell'atto aziendale, deve prevedere, tra l'altro, l'esercizio a livello zonale della gestione delle funzioni sanitarie e delle funzioni di supporto a gestione diretta. Al riguardo, considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della già citata legge regionale, 'Per ogni zona è previsto un direttore, nominato dalla Giunta regionale, sentito il direttore generale della ASREM.' si può ritenere, che pur nel silenzio della legge, le suddette attività saranno svolte e gestite proprio dal 'direttore' di zona. Ai fini che qui più interessano, inoltre, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 3, commi 1quater e 6, del D.Lgs. n. 502/1992 '.il direttore generale è responsabile della gestione complessiva.tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale.'. Tanto premesso, dunque, i lacunosi dati normativi vigenti, non consentono di poter desumere un'identità di competenze tecniche tra i compiti del direttore generale e quelli del direttore di zona, al momento desumibili soltanto in via interpretativa, tale da giustificare la estensione della causa di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 8, del T.U.O.E.L. anche nei confronti del direttore di zona di cui alla più volte citata legge regionale. Ciò soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale ferma nel ritenere che il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra quelli 'inviolabili', riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 Costituzione, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali. Anche, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato, con sentenza n. 5449 del 11.03.2005, che '.la predetta natura del diritto di elettorato passivo implica che esso non può non riguardare ogni vicenda relativa alla preposizione del cittadino ad una carica elettiva, che ogni limitazione al diritto medesimo ha carattere di 'eccezione' rispetto al generale e fondamentale principio del libero accesso, in condizioni di eguaglianza di tutti i cittadini alle cariche elettive; che, conseguentemente, ed in particolare, è necessario che il legislatore, nello stabilire i requisiti di eleggibilità, deve tipizzarli con determinatezza e precisazione, sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata, pari capacità elettorale passiva dei cittadini; e che, fermo il divieto di interpretazione analogica in materia di ineleggibilità e di incompatibilità, le relative disposizioni possono, tuttavia, essere interpretate, del rispetto del canone della ragionevolezza, in senso 'estensivo' rispetto alla mera littera legis Cfr. Cass., Sez. I Civile, n. 5449 del 11.03.2005, Corte Cost. n.- 44/1997). Siffatti principi sono stati integralmente recepiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, dall'analisi della quale, peraltro, emerge la conferma della legittimità del ricorso alla interpretazione 'estensiva' delle disposizioni che stabiliscono, ad esempio cause di ineleggibilità, nonché la necessità che l'interpretazione della disposizione applicabile alla fattispecie concreta deve essere operata esclusivamente alla luce dei suddetti principi, e che le fattispecie concrete di ineleggibilità e di incompatibilità debbono essere giudicate esclusivamente alla luce di essi (cfr. Cass. Cit. n. 5449/2005). Nel caso di specie, proprio la carenza del dato normativo regionale non consente la equiparazione delle competenze tecniche del direttore di zona a quelle del direttore generale e, pertanto, il canone della ragionevolezza impedisce, nella fattispecie esaminata, un'interpretazione estensiva della causa di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 8, del D.Lgs. n. 267/2000. Tuttavia, pur nella laconicità del dato normativo circa le funzioni della figura di direttore di zona, non può non ritenersi che qualora quest'ultimo svolga, sia pure nel più limitato ambito di propria competenza, poteri e compiti 'di fatto' riconducibili a quelli del direttore generale, le cause ostative al diritto di elettorato passivo previste per il direttore generale, potranno essere 'estensivamente' applicate anche al direttore di zona, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale sopraccitato.