Nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

Territorio e autonomie locali
9 Settembre 2005
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

Nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni.

Testo 

Con una nota viene chiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in merito alla possibilità di conferire anche a cittadini di Stati membri dell'Unione Europea incarichi di rappresentanza della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
Al riguardo, va rilevato anzitutto che, secondo l'art.51 della Costituzione 'tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge'.
E' dunque principio generale del nostro ordinamento che non si possa prescindere dal possesso della cittadinanza italiana ai fini dell'accesso agli 'uffici pubblici' ed alle 'cariche elettive'.
Tuttavia, in virtù degli artt. 10 e 11 della Costituzione, l'Italia, in attuazione di specifici trattati internazionali, ha parzialmente derogato a tale principio per i soli cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea.
In particolare, per quanto concerne le cariche elettive, il d. lgs. n. 197 del 1994 ha esteso ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia il diritto di voto per le elezioni comunali e circoscrizionali nonchè l'eleggibilità alle cariche di consigliere comunale e circoscrizionale. Analogo diritto non è stato invece previsto per le elezioni provinciali.
Sul versante, invece, dell'accesso agli 'uffici pubblici' il d. lgs. n. 165 del 2001 prevede, all'art.38, che 'i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale'.
Con il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174, sono stati poi individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, prevedendo (art.1) tra i medesimi, tra l'altro, 'i posti con funzioni di vertice amministrativo..delle province e dei comuni'.
In sostanza, la normativa vigente consente ai cittadini comunitari di accedere alle cariche elettive e agli uffici pubblici soltanto nelle ipotesi della stessa specificamente individuata, senza che si possa ammettere una applicazione delle relative disposizioni a fattispecie diverse da quelle espressamente considerate.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato deve anzitutto escludersi che la rappresentanza della provincia presso enti, aziende e istituzioni possa essere legittimamente conferita anche a cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, qualora l'ordinamento preveda che tale incarico vada attribuito ad un membro del Consiglio provinciale.
In tutti gli altri casi occorrerà distinguere se l'organismo presso cui deve essere nominato il rappresentate della provincia sia o meno deputato a svolgere funzioni pubbliche.
Secondo l'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale la funzione pubblica, come noto, è intesa come complesso di attività organizzate per l'esercizio di una potestà giuridica pubblica ed implica la previsione, da parte dell'ordinamento, di un particolare regime per i relativi atti.
In base alle considerazioni suesposte sembra da escludere, ad esempio, che possa essere conferito ad un cittadino di altro Stato dell'Unione Europea l'incarico di rappresentante della provincia presso l'organo di amministrazione di un consorzio tra enti locali, in quanto a quest'ultimo può essere attribuito l'esercizio associato sia di funzioni che di servizi locali (art. 31 del T.U.O.E.L. 267/2000).
Per le medesime motivazioni, sembra possa ritenersi ammissibile il conferimento ad un cittadino comunitario di un incarico presso gli organi di amministrazione di una società a partecipazione pubblica locale.
Tali organismi, infatti, operano con strumenti privatistici ponendosi su di un piano paritario rispetto ai soggetti regolati dal diritto civile.