Assunzione (per Comunità Montana) geometra tempo indeterminato - prevista per anno 2004, base programmazione triennale fabbisogno personale (sensi art. 39, L. n. 449/1997) - mediante trasferimento mobilità volontaria (art. 30, D.Lgs. n. 165/2001) - Am

Territorio e autonomie locali
29 Giugno 2005
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità Assunzione (per Comunità Montana) geometra tempo indeterminato, prevista per anno 2004 base programmazione triennale fabbisogno personale (sensi art. 39, L. n. 449/1997), mediante trasferimento mobilità volontaria (art. 30, D.Lgs. n. 165/2001- Ambito applicativo facoltà consentita art. 1, commi 47 e 95, L. n. 311/2004 - Obbligo o meno rideterminazione dotazione organica (per garanzia risparmio 5%).

Testo 

Con una nota, una Comunità Montana - che ha una popolazione complessiva superiore ai 10.000 abitanti - ha preliminarmente evidenziato la necessità di assumere un geometra a tempo indeterminato, e che tale assunzione era stata già prevista per l'anno 2004 in base alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, disposta ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997 (delib. n. 33 dell'11.3.2004).
Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge finanziaria 30.12.2004, n. 311, anche le comunità montane sono soggette al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato fino all'emanazione dei previsti D.P.C.M. attuativi, che in base al comma 21 dello stesso articolo dall'anno in corso detti Enti saranno tenuti al rispetto del patto di stabilità interno, e che l'art. 1, comma 47, consente i trasferimenti per mobilità, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, codesto Ente ha formulato i seguenti quesiti:
- se sia possibile, nel corso dell'anno 2005, assumere personale a tempo indeterminato, facendo ricorso al trasferimento per mobilità volontaria di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001;
- se, sia tenuto alla rideterminazione della propria dotazione organica, in modo da garantire il risparmio del 5%, e rispetto a cosa debba essere calcolato detto risparmio del 5%;
- se, l'eventuale ricorso alla mobilità possa conciliarsi con la rideterminazione della pianta organica, che, attualmente, prevede n. 12 posti complessivi, di cui 10 coperti e 2 vacanti.
Al riguardo, si fa rilevare che l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, consente alle amministrazioni pubbliche che si trovino in regime di limitazioni assunzionali (dunque per la generalità degli enti locali poiché nell'anno in corso non sono previste eccezioni), trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale tra amministrazioni sottoposte al regime delle limitazioni assunzionali, nel rispetto delle dotazioni organiche, nonché, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.
Inoltre, l'ultimo periodo del comma 95, prevede per le amministrazioni pubbliche la facoltà di disporre 'in ogni caso' le procedure di mobilità, anche intercompartimentale. Il tenore letterale della disposizione conferisce alla stessa il carattere di norma derogatoria generale al regime dei limiti assunzionali, da ritenersi pertanto immediatamente applicabile dagli enti locali, ancorchè nell'ambito dei presupposti richiesti dal citato comma 47 e cioè, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e purché gli enti abbiano rispettato il patto di stabilità interno.
Tuttavia, non può sottacersi l'ulteriore disposizione, prevista dall'art. 1, comma 93 della legge n. 311/2004, inerente l'obbligo di riduzione delle dotazioni organiche nelle amministrazioni pubbliche, poiché, evidentemente, connessa alle politiche assunzionali in genere. Detta norma, nell'individuare una specifica regolamentazione per le amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, assegna una valenza di principio e di indirizzo a tali disposizioni riguardo alle autonomie locali, le quali, saranno anch'esse impegnate ad operare riduzioni alle proprie dotazioni organiche, sebbene non nell'immediato, ma, secondo l'ambito applicativo che verrà definito dagli emanandi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Conseguentemente, tenuto conto che gli eventuali adempimenti connessi alla rideterminazione organica delle amministrazioni locali potranno conoscersi solo a seguito dell'emanazione della prevista disciplina assunzionale, finalizzata, com'è noto, alla realizzazione di un risparmio di spesa - del 5% sul costo del personale per le amministrazioni dello Stato, e per gli enti locali nei limiti che verranno indicati dai suddetti D.P.C.M. - vi è motivo di ritenere che, in attesa dell'emanazione degli stessi, la spesa potenziale delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni locali non possa essere suscettibile di incremento rispetto alla situazione vigente nell'anno 2004.
Pertanto, nel predetto margine di spesa e nell'ottica delle future riduzioni che verranno definite dai più volte citati D.P.C.M., si è del parere che codesta Amministrazione dovrà valutare l'ambito applicativo della facoltà consentita dall'art. 1, commi 47 e 95, della legge n. 311/2004.