-Elezione dei rappresentanti comunali in seno al consiglio dell’unione.

Territorio e autonomie locali
8 Giugno 2005
Categoria 
07.01 Unione dei Comuni
Sintesi/Massima 

- Elezione dei rappresentanti comunali in seno al consiglio dell’unione.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in materia di elezione dei rappresentanti comunali in seno al consiglio dell'unione.
In particolare, è stato chiesto se, per l'elezione del rappresentante della minoranza del comune in oggetto, sia corretto il ricorso al sistema del voto limitato oppure, come sostenuto da tre consiglieri di minoranza, la delibera adottata sia illegittima in quanto si sarebbe dovuto far ricorso al sistema del voto separato.
Al riguardo, lo Statuto dell'Unione, costituitasi il 26 febbraio 2000, si limita a prevedere che nel consiglio della stessa, i comuni partecipanti siano rappresentati dal sindaco e da due consiglieri dei quali uno deve essere espressione della minoranza, nulla disponendo in ordine alle modalità di votazione. Inoltre, non risulta adottato alcun regolamento sulla materia.
Neppure dall'esame del regolamento sul funzionamento del consiglio del comune di San Massimo, approvato con delibera del consiglio comunale n. 2 dell'8 gennaio 1998, emerge alcun elemento atto a chiarire la scelta operata dall'ente locale.
Pertanto, in assenza di una specifica disciplina sulle modalità di votazione dei rappresentanti in seno all'assemblea dell'unione, il consiglio di San Massimo ha proceduto a predeterminare le stesse all'atto della seduta nella quale si è proceduto alle nomine dei rappresentanti.
La scelta operata dal consiglio comunale ha probabilmente tratto origine e conforto dall'art. 27, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, che disciplina tale materia per le comunità montane, vere e proprie unioni di comuni; nella disciplina suddetta è prevista l'elezione, dei propri rappresentanti da parte dei consigli dei comuni partecipanti, con il sistema del voto limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
Si precisa, preliminarmente che il meccanismo del voto limitato implica, in concreto, che le preferenze da indicarsi da parte dell'elettore debbano essere in numero inferiore rispetto al totale dei candidati da eleggere affinché venga assicurata la elezione di almeno un candidato espresso dai gruppi di minoranza.
Il voto separato, viceversa, consiste in un'elezione svolta in modo tale da realizzare una scissione dell'organo collegiale in due distinti collegi, facendo votare separatamente la maggioranza e la minoranza per i propri rispettivi candidati evitando in tal modo la commistione dei voti.
Sull'interpretazione dell'art, 27 sopracitato, è sorta copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato, non sempre univoca, che in occasione di pronunce relative alla modalità di designazione dei rappresentanti dei singoli comuni in seno all'organo assembleare delle comunità montane, anche per i rapporti tra la disciplina regionale e quella locale ha sostenuto (Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2003, n. 4600) che ' . non risulta ravvisabile quel palese ed insanabile contrasto tra i valori espressi e tutelati dai due diversi sistemi elettorali e tra le regole procedimentali che li ispirano' entrambi mirando a tutelare la rappresentanza delle minoranze con meccanismi di limitazione delle preferenze.
Infatti, da una parte l'Alto Consesso sostiene che l'incompatibilità della norma statale sopravvenuta con la previgente disciplina regionale determina l'abrogazione di quest'ultima in quanto, ' . il regime elettorale indicato dal legislatore statale è idoneo e completo e non richiede per il suo funzionamento alcuna integrazione' (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 maggio 2002, n. 2586). Viene, in sostanza, ritenuto che il legislatore abbia inteso assicurare la presenza necessaria negli organi della comunità montana anche dei rappresentanti della minoranza, garantita, quindi, dal consiglio comunale nel suo complesso, '. da ciascuno dei consiglieri e quindi da ciascuno dei consiglieri e da tutti nello stesso momento' ammettendo reciproche interferenze nella individuazione dei componenti eletti negli organi della comunità montana tanto da parte della maggioranza che della minoranza.
In senso difforme, invece, si è espressa, sulla stessa problematica, la Prima sezione del Consiglio di Stato che, nel corso del parere 1506/02 del 29 gennaio 2003, divulgato con circolare M.I. n. 8/2003, ha sostenuto la tesi che i sistemi di votazione separata, previsti da alcune leggi regionali, siano compatibili con la normativa del T.U.O.E.L. 267/2000 e come tali applicabili, in quanto idonei a realizzare la finalità perseguita dalla norma di garantire la partecipazione dei rappresentanti della minoranza nel consiglio comunitario ( sempre Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2003, n. 4600).
Più di recente il Consiglio di Stato si è nuovamente pronunciato in tal senso affermando, con riferimento all'ipotesi di rinnovo parziale, che il c.d. voto separato non è del tutto scomparso dall'ordinamento ( vedasi Consiglio di Stato, sez. V 18 novembre 2004, n. 7551) ' . nel caso di rappresentante cessato dalla carica spetta al solo gruppo di maggioranza o di minoranza di cui quest'ultimo faceva parte'.
Tale pronuncia non sembra smentire, tuttavia, l'orientamento sopra esposto ' . circa la valenza generale, con riferimento all'ipotesi del rinnovo integrale dei rappresentanti del Comune, del c.d. voto limitato di cui all'art. 27 ' del citato testo unico (T.A.R. Lombardia del 13 gennaio 2005, n. 4196/2004).
Il sistema del voto limitato, in definitiva, non modificherebbe la composizione unitaria del corpo elettorale in due distinti tronconi tra maggioranza e minoranza come avviene invece nel caso del voto separato.
La partecipazione dell'intero Consiglio comunale, non frazionato, alla votazione unitaria, trova quindi fondamento nel principio generale per il quale gli eletti, una volta assunta la carica, perdono ogni collegamento con l'elettorato e divengono membri dell'organo collegiale del quale concorrono a formare la volontà (vedasi anche T.A.R. Marche 25 marzo 2002, n. 243 e 12 maggio 2002, n. 746 e T.A.R. Veneto, Sez. I, 1° settembre 2003, n. 4602).
Alla luce della normativa sopracitata e delle considerazioni sopraesposte seppure non riferite espressamente alle unioni di comuni, si ritiene che, nella fattispecie, trattandosi di un caso di rinnovo integrale dell'organo assembleare, il ricorso al sistema del voto limitato, del resto predeterminato dall'organo assembleare, sia il più corretto ed idoneo a garantire l'espressione della rappresentanza di minoranza, come osservato nella nota cui si risponde.
Si suggerisce, con l'occasione, che il comune di San Massimo valuti l'opportunità di inserire nella propria normativa le disposizioni idonee sulle modalità procedurali da osservare in casi simili