Incarichi per studi, ricerche o consulenze corredati sola valutazione Collegio Revisori dei Conti - Finanziaria 2005 - Estensibilità detta valutazione anche merito scelte operate dirigente.

Territorio e autonomie locali
13 Maggio 2005
Categoria 
15.02.08 Incarichi a contratto
Sintesi/Massima 

Legittimità affidamento Incarichi per studi, ricerche o consulenze corredati sola valutazione Collegio Revisori dei Conti (art. 1, comma 42, L. n. 311 del 30.12.2004) - valutazione estesa anche merito scelte operate dirigente o limitata a sussistenza presupposti richiesti legge e procedura seguita dirigente, oltre previsti controlli contabili (riguardanti congruità spesa).

Testo 

Con una nota,un'amministrazione, nel fare rilevare che la legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 42, L. n. 311/2004) prevede che l'affidamento degli incarichi per studi, ricerche o consulenze siano corredati dalla valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti, ha chiesto di conoscere se tale valutazione debba estendersi anche al merito delle scelte operate dal dirigente o debba limitarsi alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e alla procedura seguita dal dirigente, oltre che ai previsti controlli contabili riguardanti la congruità della spesa.
Al riguardo, si ritiene opportuno fare riferimento a quanto espresso in merito dalla Corte dei Conti nel documento n. 6/Contr/05 del 15.2.2005, concernente: 'Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30.12.2004, n. 311 in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)'.
Su tale particolare aspetto, la Corte dei Conti ha chiaramente rappresentato che: 'Il comma 42, che riguarda le province e comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, stabilisce che il conferimento degli incarichi 'deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi. L'affidamento dell'incarico deve essere preceduto perciò da un accertamento reale, che coinvolge la responsabilità del dirigente competente, sull'assenza di servizi o di professionalità, interne all'ente, che siano in grado di adempiere l'incarico. Il comma 42 dispone poi che l'atto di conferimento deve essere sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti, che valuterà, ai sensi dell'art. 239 lettera b) T.U. n. 267/2000, la regolarità contabile, finanziaria ed economica dell'atto, con particolare riguardo all'osservanza del limite di spesa posto dalla legge n. 311/2004'.
Appare quindi evidente che il dirigente che dispone l'affidamento dell'incarico, debba anche formalmente dichiarare l'assenza di servizi o di professionalità interne all'ente, assumendosene in tal modo la responsabilità. Mentre, l'obbligo del collegio dei revisori dei conti sarà quello di esaminare l'atto di conferimento dell'incarico, dal punto di vista della regolarità contabile, finanziaria ed economica, assumendosene quindi per tali aspetti la responsabilità.