Contratti CO.CO.CO. assoggettabili campo applicazione comma 42, art. 1, L. n. 311, del 30.12.2004, attesa specifica disciplina comma 116, medesimo art. 1 per gli stessi.

Territorio e autonomie locali
12 Maggio 2005
Categoria 
15.02.08 Incarichi a contratto
Sintesi/Massima 

Possibilità assoggettazione contratti CO.CO.CO. (relativi incarichi studio e ricerca o consulenza conferiti soggetti estranei amministrazione) campo applicazione comma 42, art. 1, L. n. 311, del 30.12.2004, attesa specifica disciplina comma 116, medesimo art. 1 per gli stessi.

Testo 

Con una nota, un' amministrazione ha chiesto sostanzialmente di conoscere quali siano i contratti di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili al campo di applicazione del comma 42, dell'art. 1, della legge n. 311 del 30.12.2004.
Viene, in proposito, esplicitato che la legge finanziaria con il citato comma 42, rende obbligatoria, per gli incarichi di studio e di ricerca o di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, l'acquisizione di una valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria e la successiva trasmissione dell'atto di affidamento alla Corte dei Conti, e nulla dispone riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative che trovano, invece specifica disciplina al comma 116, del medesimo articolo 1.
Al riguardo giova richiamare quanto deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con documento n. 6/Contr/05, in materia di affidamento d'incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenza (art.1, commi 11 e 42 della legge 30.12.2004, n. 311), nell'adunanza del 15.2.2005.
Infatti, per quanto qui interessa, la Corte dei Conti ha chiarito che: 'Le norme attuali (commi 11, e 42 dell'art. 1 della legge n. 311) hanno per oggetto le tre categorie individuate dal d.l. n. 168/2004: incarichi di studio, di ricerca, di consulenza. Il contenuto degli incarichi, cui fanno riferimento i commi 11 e 42, coincide con il contratto di prestazione d'opera intellettuale, regolato dagli artt. 2229-2238 del codice civile. Per valutare se un incarico rientra in una delle categorie previste dai commi 11 e 42, occorre considerare il contenuto dell'atto di conferimento, piuttosto che la qualificazione formale adoperata.'
Oltre al principio sopra richiamato, la Corte dei Conti ha altresì opportunamente elencato a titolo esemplificativo, alcuni tipi di prestazione che rientrano nella previsione normativa, che sono stati individuati nei seguenti:
- studio e soluzione di questioni inerenti l'attività dell'amministrazione committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa dei pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;
- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
Nel medesimo documento sono state inoltre indicate le seguenti ipotesi non rientranti nella previsione dei commi 11 e 42 in questione:
- le prestazioni professionali consistenti nella resa dei servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le 'esternalizzazioni', necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.
Peraltro, in relazione alle ipotesi di cui al punto precedente, nel documento in discussione viene inoltre chiarito che: 'Non rientrano, in sostanza, nella previsione gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione. Restano fuori dell'oggetto dei commi 11 e 42 anche i rapporti di 'collaborazione coordinata e continuativa', che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro interinale (art. 409, n. 3 c.p.c.; art. 61 d.lgs. 10.9.2003, n. 276). L'esclusione di questo tipo di rapporti si ricava, del resto, dalla stessa legge n. 311/2004 la quale, al comma 116 dell'art. 1, prevede che le pubbliche amministrazioni, comprese, regioni, province e comuni, possono avvalersi, nel 2005, di personale a tempo determinato..ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono quindi utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento delle strutture amministrative e non riguardano perciò il ricorso agli incarichi esterni.'
D'altra parte, in merito all'utilizzo delle c.d. co.co.co. da parte delle pubbliche amministrazioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1 dell'8.1.2004, si era già espresso nei seguenti termini: '..ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 276/2003, la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tenere conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409, n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del d.lgs. n. 276/2003, da parte del Ministero per la funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.'
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, appare indubbio che debbano considerarsi soggetti al rispetto delle condizioni esplicitamente contemplate dal predetto art. 1, comma 42, della legge n. 311, solo i contratti inerenti l'affidamento di specifici incarichi esterni ad alto contenuto di professionalità – di studio, di ricerca o di consulenza – indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata dall'amministrazione, rimanendo esclusi da tale fattispecie tutti quei contratti non aventi le predette peculiari caratteristiche, che rimangono quindi soggetti alla sola disciplina prevista dall'art. 1, comma 116, della legge n. 311/2004.