Ineleggibilità- Causa di ineleggibilità ex art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000.

Territorio e autonomie locali
10 Maggio 2005
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Ineleggibilità
- Causa di ineleggibilità ex art. 60 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

E' stato chiesto se il legale rappresentante nonché direttore sanitario di un laboratorio di analisi cliniche convenzionato con l'azienda sanitaria, possa essere eletto alla carica di sindaco in un comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria con cui il suo laboratorio è convenzionato. È stato chiesto di precisare se tra le strutture convenzionate di cui agli artt. 43 e 44 della legge n. 833/78 sono ricompresi i laboratori di analisi cliniche.
L'art. 60, comma 1, n. 9, prevede che non sono eleggibili alle cariche elettive locali 'i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate'.
Il successivo comma 4 specifica che le strutture convenzionate citate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Interpellato ai fini dell'esatta individuazione delle strutture interessate dalla norma, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia sanitaria, il Ministero della Sanità ha chiarito, che per strutture convenzionate devono intendersi tutte le istituzioni che eroghino assistenza sanitaria ospedaliera, ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale per conto del Servizio Sanitario nazionale.
La medesima Amministrazione ha precisato che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha sostituito il sistema convenzionale su cui si basava il rapporto tra strutture pubbliche e private, con quello dell'accreditamento istituzionale. L'accreditamento, rilasciato a strutture previamente autorizzate, consente alla struttura di erogare l'assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale, solo, comunque, in presenza anche della stipula di un accordo contrattuale tra la regione e le unità sanitarie, da un lato, ed i soggetti accreditati, dall'altro.
Il Ministero interpellato, nel chiarire che, come esplicitato dall'art. 8-ter del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, l'accreditamento istituzionale può essere rilasciato anche a strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, se previamente autorizzate, ha concluso che, in base al nuovo sistema, le "strutture convenzionate" di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono ora coincidere con le strutture accreditate con le quali le unità sanitarie locali abbiano stipulato gli appositi accordi contrattuali.
Si rappresenta, inoltre, che poiché la norma di cui al citato art. 60, comma 1, n. 9, è volta a scongiurare negative influenze sulla libera determinazione del voto per effetto della posizione di potere rivestita dal candidato all'interno di una struttura sanitaria con rapporti privilegiati con l'ente locale, la condizione di ineleggibilità si determina oltre per chi riveste la carica di legale rappresentante, anche per chi, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 483 del 1999, svolge una funzione che, per le sue obiettive caratteristiche, sia riconducibile a quelle proprie della categoria dei dirigenti ed in grado pertanto di influire sulla conduzione della struttura.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene che nella fattispecie segnalata si configuri la predetta causa di ineleggibilità.
Si evidenzia, al riguardo, che le cause ostative all'assunzione del mandato possono essere rimosse se l'interessato cessa dalle funzioni con le modalità indicate al successivo comma 3 dell'art. 60, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.