Possibilità procedere assunzioni personale tempo determinato (potenziamento ufficio ricostruzione, cui art. 14, L. n. 219/1981)
per regolare gestione fondi ricostruzione - assegnati enti colpiti da eventi sismici sensi L. n. 219/1981 e L. n. 32/1992 (fondo consolidato personale ex lege n. 730/1986) in mancanza quello inquadrato ruoli ad esaurimento stessa legge - Eventuali istituti attivabili (dopo procedure art. 51, L. n. 142/1990 e art. 110, D.Lgs.n. 267/2000) per gestione relative funzioni e mantenimento spesa medesime finalità.
Con una nota, fatta pervenire tramite la Prefettura competente, un'Amministrazione ha fatto preliminarmente conoscere di essere assegnataria di rilevanti fondi (delib. CIPE n. 123/2004, G.U. n. 98/2004) finalizzati ad interventi di ricostruzione nell'edilizia privata e pubblica ai sensi delle leggi n. 219/1981 e n. 32/1992 (ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio1981 e marzo 1982) e che per gestire le relative funzioni, esaurito il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento ex-lege n. 730/1986, ha provveduto ad attivare le procedure di cui all'art. 51 della legge 142/1990 prima, poi dell'art. 110 del d.lgs.n. 267/2000, continuando pertanto a mantenere la spesa per le medesime finalità.
Viene altresì riferito che, secondo le disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2004 (art.3, comma 51, della legge 24.12.2003, n. 350) codesto Ente ha dovuto dichiarare la mancanza di personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge n. 730/1986, e che ciò determinerà probabilmente la riduzione del fondo consolidato nella misura corrispondente alla spesa per il trattamento economico di tale personale, e che tale riduzione potrebbe compromettere la regolare gestione dei fondi ricostruzione.
Ciò posto, vengono chiesti chiarimenti in ordine agli eventuali istituti attivabili dall'Ente per il finanziamento della spesa necessaria, in termini di risorse umane, relativamente alla gestione dei predetti fondi per la ricostruzione, chiedendo in particolare, se nel concetto di potenziamento dell'ufficio ricostruzione (di cui all'art. 14 della legge n. 219/1981) possano rientrarvi le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato.
Al riguardo, occorre preliminarmente fare presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 30.12.2005, n. 311, codesta amministrazione, al fine di provvedere alle proprie esigenze organizzative, può avvalersi di personale a tempo determinato, stante l'esclusione dal divieto posto dalla stessa norma nei confronti degli enti locali che nell'anno 2004 non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, obbligo cui non era tenuto codesto ente nell'anno passato (ente con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti). Peraltro, nel caso prospettato la relativa spesa rientra nell'ambito di progetti ed iniziative il cui onere è interamente coperto da specifici fondi statali.
Nondimeno, relativamente alla problematica inerente il personale appartenente al ruolo speciale ex-lege n. 730/1986, si fa rilevare che, in ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 53, della legge 30.12.2004, n. 311, che ha soppresso le disposizioni di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 51, della legge n. 350/2003, i comuni non sono più tenuti a trasmettere le certificazioni richieste con la circolare F.L. n. 27/04 del 19.11.2004 ed i contributi loro spettanti saranno consolidati negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003. (Circ. n. 1 del 26.1.2005, Dip. Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale, Area III: trasferimenti speciali agli enti locali).