Compensi: indennità di funzione
- Indennità del vicepresidente del consiglio comunale. Riconoscimento ulteriori permessi retribuiti a consiglieri delegati per attività di studio.
Si fa riferimento ad una nota con la quale sono stati posti dei quesiti circa la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al vicepresidente del consiglio comunale, modificando in tal senso lo Statuto, ed il riconoscimento di permessi retribuiti a consiglieri appositamente delegati dal sindaco per attività di studio, con relativo rimborso degli oneri.
Per quanto concerne il primo quesito si osserva che l'art. 82 del decreto legislativo n. 267/2000, non prevedendo espressamente un'indennità di funzione al vicepresidente del consiglio comunale, non consente la corresponsione del citato trattamento economico anche a tali amministratori.
L'elencazione tassativa dei beneficiari e la definizione dei compensi disposte dal sopracitato articolo, non permette l'estensione in via analogica del relativo trattamento economico a categorie di amministratori non espressamente indicati, in considerazione anche dell'incidenza che le conseguenti spese hanno sul bilancio dell'ente.
Si soggiunge che ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto legislativo l'autonomia normativa dell'ente locale trova limite inderogabile nei principi fissati dalla legge, pertanto l'adozione di norme statutarie, espressioni di quell'autonomia, deve svilupparsi in armonia con le previsioni legislative citate.
Riguardo il secondo aspetto del quesito, si rappresenta che l'art. 79 del T.U. definisce puntualmente i permessi di cui ciascun amministratore può usufruire, graduandoli secondo la tipologia della carica rivestita presso l'ente. In particolare, l'articolo in argomento, per la carica di consigliere comunale, prevede, al comma 1, i permessi per l'intera giornata in cui è convocato il consiglio comunale. Il successivo comma 3 definisce i permessi di cui l'amministratore, in qualità di consigliere, può usufruire per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle conferenze dei capigruppo consiliari. Il comma 5 stabilisce che i lavoratori dipendenti, previsti dallo stesso articolo, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Premesso quanto sopra, si ritiene che al consigliere in questione, pur investito di funzioni delegate da parte del sindaco, non possano concedersi permessi ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti, ribadendo che le norme in materia di indennità e permessi (ed, in genere, di status degli amministratori locali) non sono suscettibili di estensione in via analogica rispetto ai soggetti testualmente indicati come beneficiari.
Il carattere tassativo della disciplina legislativa dei permessi lavorativi per chi riveste pubbliche funzioni, è stato confermato dalla IV Sezione del Consiglio di Stato che, nella decisione n. 992 del 12/11/1993, ha negato la possibilità di estendere agli assessori comunali i permessi previsti dalla legge per una differente categoria di eletti, i consiglieri comunali.
Anche il TAR Marche, con la sentenza n. 1 del 15/01/1993 ha ribadito che la normativa in questione – all'epoca recata dall'art. 4 della legge 816/85 – '.per il suo stesso carattere derogatorio, impone all'interprete di applicarla per quel tanto che è sufficiente a renderla operativa secondo la voluntas legis esternata nel testo', per cui nessun altro permesso retribuito può essere concesso ai consiglieri comunali oltre il monte ore previsto dalla legge, e ciò senza che si verifichi disparità di trattamento tra assessori e consiglieri, stante la diversità delle rispettive situazioni.Il consigliere in argomento potrà comunque usufruire dei permessi non retribuiti per assolvere gli impegni connessi all'espletamento del mandato.