Doveri degli amministratori- Art. 79 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Territorio e autonomie locali
4 Maggio 2005
Categoria 
13.01.01 Doveri degli amministratori
Sintesi/Massima 

Doveri degli amministratori
- Art. 79 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Testo 

E' stato chiesto di conoscere se ad un consigliere comunale, lavoratore dipendente di un industria alimentare che ricopre anche la carica di capogruppo consiliare, possano essere concessi sia i permessi retribuiti previsti per lo svolgimento delle suddette cariche dall'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sia i permessi previsti per la carica di consigliere comunale dal contratto nazionale di lavoro dei dipendenti dell'industria alimentare (pari ad un massimo di 4 ore settimanali).
In particolare, viene precisato che sia l'amministratore interessato che l'amministrazione comunale propendono per il cumulo dei succitati permessi derivanti da disposizioni di natura completamente diversa (pubblicistica e privatistica) mentre il datore di lavoro ritiene che i permessi previsti dal contratto di lavoro siano assorbiti dalle disposizioni più ampie e dettagliate recate dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Al riguardo, si rappresenta che, in via generale, all'amministratore in questione spettano i permessi specificamente previsti per l'espletamento di ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell'ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei rispettivi organi.
Poichè lo status di amministratore locale è disciplinato in modo ampio ed esaustivo dal succitato decreto legislativo, al quale, peraltro, va fatto sempre specifico riferimento, ricomprendendo tutte le figure espressamente elencate dall'art. 77 del decreto stesso, si concorda con quanto ritenuto dal datore di lavoro.
Resta, comunque, fermo l'obbligo del lavoratore di documentare, con apposita certificazione, i permessi di cui ha usufruito.