Incompatibilità
- Sussistenza di ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza della causa di incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 6 del D. Lgs. n. 267/2000, nei confronti di un consigliere comunale, in quanto debitore di somme nei confronti dello stesso ente locale per il mancato pagamento dei canoni relativi ai ruoli acqua, fognatura e depurazione.
Preliminarmente, si rappresenta che l'art. 63, comma 1, n. 6, del citato decreto, prevede due cause di incompatibilità: 1) avere un debito liquido ed esigibile nei confronti della provincia o del comune, istituto od azienda da essi dipendenti ed essere stato posto in mora. Il debito, inoltre, è liquido quando è determinato nel suo ammontare ed il debitore è esattamente individuato, è, altresì, esigibile quando è già maturato il termine per il suo pagamento o lo stesso non sia sottoposto a termine o condizione; 2) avere un debito per imposte, tasse e tributi nei confronti di detti enti ed aver ricevuto invano notificazione dell'avviso di mora. Condizioni necessarie perché si verifichi questa condizione sono, dunque, la pubblicazione del ruolo dell'imposta, tassa o tributo, la regolare notifica della cartella e del successivo avviso di mora, il decorso del termine fissato in detto avviso senza che il pagamento abbia avuto luogo.
Si rappresenta, inoltre, che l'art. 31, comma 28 della legge n. 448/1998, ha stabilito che 'a decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa'. Al riguardo, anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato che i canoni di fognatura e depurazione di acque reflue integrano 'un tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000, soltanto dopo la quale esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D. L.vo n. 258/2000, che, nel sopprimere i commi quinto e sesto dell'art. 62 del D. L.vo n. 152/1999, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previdente disciplina (che considerava detto canone un tributo); differimento il quale era stato disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 36/1994' (cfr Cass. civ., SS. UU. 9 giugno 2004 n. 10960).
Pertanto, i canoni di fognatura e di depurazione hanno la natura di componente, ossia quota, del corrispettivo dovuto dall'utente per il servizio idrico, a partire dal 3 ottobre 2000, assumendo carattere patrimoniale e cessando di essere tributi comunali.
Si rappresenta, altresì, che la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei comuni può essere effettuata sia con la riscossione a mezzo ruolo, utilizzando la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973, allorquando il servizio è affidato ai concessionari del servizio di riscossione, sia con la procedura di cui al R. D. n. 639/1910, se il sevizio di riscossione è effettuato in proprio dall'ente locale.
Nella fattispecie in esame, dalle notizie fornite, il comune, ai fini del recupero delle somme dovute dal consigliere comunale – utente, ha utilizzato la riscossione a mezzo ruolo, avendo proceduto alla notificazione del ruolo (che costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 602/1973) realizzata attraverso la notificazione della cartella di pagamento ex artt. 25 e 26 del richiamato DPR n. 602/1973.
Con il decreto legislativo n. 46/1999, che ha innovato il DPR n. 602/1973, l'avviso di pagamento (cartella) e la comunicazione di mora (avviso di mora) sono divenuti contestuali, infatti, le nuove cartelle di pagamento, in vigore già dal secondo semestre 1999, devono contenere, oltre agli altri elementi previsti dal rinnovato modello ministeriale, anche l'intimazione ad adempiere entro il termine di 60 giorni dalla loro notificazione, devono cioè contenere quella che è la caratteristica dell'atto di precetto cui segue il pignoramento dei beni al fine di rendere il debito esigibile.
Nel nuovo sistema, quindi, tutte le cartelle devono essere regolarmente notificate, secondo le prescrizioni di legge, di conseguenza non è più necessario un altro atto di messa in mora, essendo questa automatica allo scadere dei 60 giorni, consentendo così al concessionario - esattore di dare corso al procedimento di espropriazione e di pignoramento dei beni del contribuente.
Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che nel caso di specie sia sussistente la prima causa di incompatibilità di cui al citato art. 63, comma 1, n. 6 del TUEL, essendo cessata la natura tributaria dei canoni di depurazione e fognatura, ed, inoltre, poichè, ai sensi dell'art. 50, comma 1, del più volte citato DPR n. 602/1973, 'il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.', non sarà più necessario un altro atto di messa in mora, essendo questa automatica allo scadere dei predetti 60 giorni., decorsi i quali il concessionario - esattore potrà dare corso al procedimento di espropriazione e di pignoramento dei beni del contribuente essendo il debito già liquido divenuto esigibile.