Ineleggibilità
- Artt. 60 e 69 del decreto legislativo n. 267/2000.
Un ente, interessato dalle ultime consultazioni elettorali, nel fare presente che un proprio consigliere versa nella condizione di ineleggibilità prevista dall'art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo n. 267/2000, in quanto consigliere in carica presso un altro comune alla data della presentazione della candidatura alla carica di sindaco, alla quale non è poi risultato eletto, chiede se 'può il consiglio comunale, in prima seduta, contestare la condizione di ineleggibilità' del predetto 'dichiarandone la decadenza ovvero deve concedere allo stesso la facoltà di cui all'art. 69, comma 2,' del decreto legislativo n. 267/2000.
Al riguardo si osserva che l'art. 41 del decreto legislativo n. 267/2000, nel disciplinare specificamente gli adempimenti del consiglio nella prima seduta, ha espressamente stabilito che in tale sede il consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la decadenza di coloro per i quali sussistano condizioni ostative all'assunzione della carica, 'provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69'.
Si ritiene, pertanto, che, in base a tale esplicito rinvio normativo, nella fattispecie in esame vada assicurato il corretto contraddittorio tra organo e amministratore, garantendo a quest'ultimo la possibilità di formulare osservazioni, entro il termine stabilito dal comma 2 dell'art. 69, circa la sussistenza delle cause ostative all'assunzione della carica, contestategli dal consiglio nella prima seduta.