Modalità di convocazione del consiglio provinciale.

Territorio e autonomie locali
23 Marzo 2005
Categoria 
05.02 Consigli Comunali e Provinciali
Sintesi/Massima 

Modalità di convocazione del consiglio provinciale.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto l'avviso della scrivente in merito alle modalità di convocazione del consiglio provinciale, in relazione a quanto disposto dall'art. 21 del locale regolamento del consiglio.
In particolare, quest'ultima norma prevede che la convocazione deve essere effettuata 'con inviti scritti da trasmettere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, o via fax, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, non computato il giorno di spedizione '.
Al riguardo, si formulano le seguenti considerazioni.
Com' è noto il legislatore statale, nel riconoscere ai consigli piena autonomia funzionale e organizzativa (art. 38, co. 3 del T.U.E.L. n. 267/2000) ha demandato espressamente (v. comma 2 del medesimo art. 38) la materia inerente le modalità di convocazione del consiglio all'apposito regolamento sul funzionamento dei consigli, che detta la propria disciplina nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
La sopradescritta autonomia normativa riconosciuta a comuni e provincie, tuttavia, non è illimitata, ma deve esplicarsi nel rispetto dei principi legislativi che informano la materia in argomento.
L'art, 4 della legge n. 131/2003 prevede infatti che 'la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117 sesto comma, e 118 della Costituzione'.
Ciò comporta, in concreto, che nell'ipotesi dell'individuazione della modalità di convocazione 'a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento', devono assumersi recepiti anche i principi che presiedono alle notificazioni di atti a mezzo posta, quali sanciti dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 che disciplina compiutamente tale materia (tenuto conto dell'estensione del regime ad essa inerente disposta dall'art. 12, come sostituito dall'art. 20 della legge n. 265/99, della medesima legge alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni).
In particolare, l'art. 4, co. 4 della suddetta legge n. 890/1982 afferma chiaramente il principio per cui 'i termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento..'.
Su tale base, deve ritenersi che la data di notifica dell'atto di convocazione del consiglio inoltrato a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, è quella del ricevimento dell'atto e non quella del suo invio.
Ad avviso della scrivente, la disciplina regolamentare regolante le modalità di convocazione del consiglio mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento non può derogare, per le ragioni suesposte, ai surriferiti principi, dando rilevanza esclusivamente alla data di spedizione.
In quest'ultima ipotesi la disciplina regolamentare, oltre che collidere con i principi dettati della citata legge n. 890/1982 (nonché dalla copiosa giurisprudenza in materia; v. ad es. Cons. Stato sez. 6^, n. 4657 del 4.9.2001 ovvero, con riferimento all'inoltro a mezzo fax, Cons. Stato, sez. 5^, n. 2207 del 24.4.2002) si porrebbe in contrasto con il diritto al pieno e corretto espletamento della carica di cui ogni consigliere è titolare; ed invero, ove l'avviso di convocazione dovesse pervenire tardivamente, si determinerebbe, per l'interessato consigliere, l'impossibilità di partecipare alla seduta, ovvero di poter assumere le eventuali iniziative volte alla consultazione di atti o all'acquisizione di notizie in ordine agli argomenti che verranno trattati.
E' stato infatti rilevato dalla giurisprudenza che 'il consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere con pienezza di funzioni il proprio ruolo elettivo e quindi ha diritto ad una piena e fattiva partecipazione ad ogni attività del consiglio comunale con cognizione di causa: a tal fine sono preordinate le statuizioni che prevedono una preventiva comunicazione dell'avviso di convocazione e la possibilità di esame della documentazione concernente i vari punti all'ordine del giorno' (cfr., in tal senso, T.A.R. Campania, Salerno, Seconda Sezione, 13 febbraio 2003, n. 744).
La potenziale compromissione di tali fondamentali diritti dei consiglieri non può dirsi 'compensata', ad avviso della scrivente, dalla possibilità di vedere giustificata la propria assenza (sulla base della data risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata postale, comprovante la ritardata cognizione della riunione dell'organo assembleare), come evidenziato nel parere del Segretario Generale allegato al quesito in esame.
Si rileva, peraltro, che talune disposizioni della normativa statutaria e regolamentare di codesto ente, si discostano, per il profilo considerato, dalla scelta operata con la formulazione dell'art. 21 co. 1 del regolamento del consiglio provinciale, facendo espresso riferimento al 'recapito' piuttosto che alla 'spedizione' dell'avviso di convocazione (art. 21, co. 5 del regolamento cit. e 27, co. 1 dello Statuto, con riferimento alla 'convocazione d'urgenza).