- Quesito in ordine a quale normativa debba fare riferimento un consorzio durante la gestione commissariale.

Territorio e autonomie locali
23 Marzo 2005
Categoria 
07.02 Consorzi
Sintesi/Massima 

- Quesito in ordine a quale normativa debba fare riferimento un consorzio durante la gestione commissariale.

Testo 

Un consorzio, secondo quanto riferisce la competente Prefettura, non ha provveduto a trasformarsi in azienda speciale, come previsto dall'art. 60 della legge n. 142 del 1990.
Essendo, quindi, stato nominato un Commissario prefettizio, con il compito di effettuare tutti gli adempimenti necessari al subentro del gestore unico nella gestione del servizio idrico integrato, si richiede a quale normativa debba farsi riferimento durante la gestione commissariale.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 2 del T.U.O.E.L. 267/2000 prevede che 'le norme sugli enti locali .. si applicano altresì ..ai consorzi cui partecipano Enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale..'.
Per il servizio idrico integrato tale rilevanza è indubbia, considerato che la disciplina di settore impone una tariffa economica.
Quest'ultima, infatti, 'è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio' (art. 13, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36).
Nel sistema del citato testo unico, pertanto, ai consorzi che gestiscono il servizio in questione non si sarebbe dovuta applicare la normativa concernente gli enti locali, bensì quella, prevalentemente privatistica, prevista per le aziende speciali.
In tal senso si esprimeva espressamente già l'art. 25, comma 7-bis della legge 142 del 1990, per il quale 'ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale ..si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali'.
Le disposizioni richiamate erano state poi sostanzialmente riprodotte nell'art. 31 del citato testo unico, per il quale (comma 8) 'ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale .. si applicano le norme previste per le aziende speciali'.
Tale indirizzo legislativo, volto alla privatizzazione dei consorzi in questione, si è ulteriormente accentuato con l'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, il cui art. 35 dispone, al comma 8, che 'gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali ed i consorzi di cui all'art. 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'art. 113 del medesimo testo unico, in società di capitali, ai sensi dell'art. 115 del citato testo unico'.
Il sistema previsto dal legislatore si basava tuttavia sul presupposto che i consorzi in questione si sarebbero dovuti trasformare in aziende speciali già in forza dell'art. 60 della citata legge 142 del 1990, secondo cui 'entro il 30 giugno 1996 i comuni e le province provvedono .. alla revisione dei consorzi .. costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge'.
Non essendosi ancora provveduto alla trasformazione del consorzio in questione né in azienda speciale né in società di capitali, si ritiene che l'Ente non sia dotato dell'autonomia imprenditoriale e della personalità giuridica proprie di tali forme di gestione dei servizi pubblici locali.