Dovere di astensione
Art. 86 del decreto legislativo n. 267 / 2000.
Si fa riferimento ad una nota trasmessa dal vice presidente di una Comunità Montana tesa a conoscere a quale ente spetta il versamento degli oneri previdenziali, assistenziale ed assicurativi, per un sindaco, lavoratore dipendente, in aspettativa non retribuita, che a seguito della nomina a presidente di codesta comunità montana , ha optato per l'indennità prevista per tale carica.
Al riguardo, come noto, l'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare i versamenti in questione per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono attività lavorativa. In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1 in favore degli amministratori lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita.
Nella particolare fattispecie, in assenza di riferimenti normativi, fermo restando che all'amministratore in questione deve essere garantita la copertura contributiva dei sopraindicati oneri, si può fare riferimento al criterio temporale dell'assunzione dei mandati amministrativi.
La soluzione della priorità del mandato sindacale, assunto in virtù dell'elezione diretta, sembra da privilegiarsi anche in considerazione dell'art. 27, comma 2 del citato decreto legislativo il quale prevede che la carica di presidente di comunità montana può essere cumulata con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità.
Quanto esposto appare coerente col principio equitativo di ripartizione dei conseguenti oneri a carico dei due enti, ovvero l'indennità di funzione in atto corrisposta dalla comunità montana, ed il versamento dei predetti oneri a carico dell'amministrazione comunale.