Quesito in merito al corretto numero di assessori da nominare in seno alla giunta comunale

Territorio e autonomie locali
23 Marzo 2005
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Quesito in merito al corretto numero di assessori da nominare in seno alla giunta comunale

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto l'avviso della scrivente in ordine al corretto numero di assessori da nominare in seno alla Giunta comunale.
Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'art. 11, comma 7 della legge 3 agosto 1999, n. 265, successivamente riprodotto nell'art. 47 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, ha modificato la disciplina dettata dalla legge n. 142/1990 in tema di composizione delle giunte demandando allo statuto la determinazione del numero degli assessori sulla base di un nuovo sistema di calcolo ancorato all'entità numerica dei consiglieri piuttosto che alla fascia demografica di appartenenza dell'ente locale, come previsto in precedenza.
La suddetta disciplina è stata inoltre completata da una disciplina ' transitoria ', di immediata applicazione fino all'adozione di una specifica disposizione statutaria.
Si tratta dell'art. 47, comma 5, del T.U.O.E.L. n. 267/2000 che attribuisce al sindaco (quale organo titolare del potere di nomina degli assessori), nelle more delle nuove determinazioni statutarie, il potere di stabilire il numero degli stessi, entro i limiti massimi della norma, venendo quindi a sostituirsi automaticamente alle disposizioni statutarie esistenti, conformate alle previgenti disposizioni normative nonchè ai previgenti parametri.
Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che dagli elementi istruttori acquisiti dal comune in esame risulta che lo Statuto comunale, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30 settembre 1991, è stato modificato - successivamente all'entrata in vigore della legge 265/99 - con delibera n. 9 del 21 febbraio 2000 in ordine alla composizione numerica della giunta, si ritiene che nella fattispecie il consiglio comunale abbia già individuato in 6 il numero di componenti della giunta (art. 18 dello Statuto comunale( e trovi quindi applicazione il comma 1 dell'art. 47 sopracitato.
Quanto alla questione relativa alla popolazione del comune in parola (ridottasi a 2922 rispetto ai 3064 del dato ISTAT 2001), ai sensi dell'art. 37, comma 4, l'entità numerica da considerare è quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale.
Pertanto, atteso che l'attuale consiglio comunale, in base al dato statistico di riferimento, è composto da 16 membri più il sindaco, la previsione della norma statutaria modificata, vale a dire una giunta composta da 6 assessori (17:3= 5,6 - pari ad un terzo dei consiglieri più il sindaco, arrotondato aritmeticamente) appare conforme a quanto previsto dal T.U.O.E.L n. 267/2000.