Legittimità della seduta consiglio comunale.

Territorio e autonomie locali
18 Marzo 2005
Categoria 
05.02.04 Convocazione e presidenza
Sintesi/Massima 

Legittimità della seduta consiglio comunale.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale si chiede di conoscere se sia da ritenersi legittima la seduta del Consiglio di codesto Ente tenutasi in data 15 febbraio scorso, dopo che ai Consiglieri era stato recapitato in data 7 febbraio un avviso di convocazione che fissava per l'11 febbraio la seduta di prima convocazione e per il 15 dello stesso mese l'eventuale seduta di seconda convocazione.
Al riguardo va rilevato preliminarmente che gli artt. 125 e 127 del testo unico delle leggi comunali e provinciali n. 148 del 1915 si applicano, ai sensi dell'art. 273, comma 6, del T.U.O.E.L. 267/2000, solo 'fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari' previste dal medesimo testo unico.
Avendo codesto Ente provveduto in tal senso le questioni rappresentate vanno risolte alla stregua delle apposite norme contenute nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Arcore (cfr., in tal senso, T.A.R. Marche, 25 gennaio 2005, n. 95).
In particolare, l'art. 23 prevede che 'l'avviso di convocazione, con accluso l'elenco degli affari da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione'.
Sulla base di tali disposizioni, uno dei consiglieri di minoranza ha consegnato in aula consiliare prima dell'inizio della seduta di prima convocazione al Presidente del Consiglio Comunale una nota con la quale contestava la regolarità della convocazione dal medesimo diramata.
Veniva rilevato, in particolare, che l'avviso di convocazione era pervenuto ad alcuni consiglieri solo in data 7 febbraio, quindi oltre il termine prescritto dalla citata norma, considerato che nel computo del termine non vanno considerati né il giorno iniziale della consegna dell'avviso di convocazione (dies a quo) né quello finale dell'adunanza (dies ad quem).
Tale assunto, tuttavia, appare corretto solo in relazione alla seduta dell'11 febbraio, cioè a quella di prima convocazione, che doveva pertanto considerarsi irritualmente convocata.
Come risulta dagli atti prodotti da codesto Ente, peraltro, la seduta medesima è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale, ed il giorno successivo è stato comunicato ai consiglieri assenti che avrebbe avuto luogo la seduta di seconda convocazione, già prevista per il 15 febbraio.
A quest'ultima andava pertanto applicato il quarto comma del citato art. 23, secondo cui 'per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione'.
La norma è integrata dall'art. 33 del regolamento che disciplina espressamente le sedute di seconda convocazione.
Prevede, in particolare, il quinto comma che 'la convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisce anche il giorno e l'ora della seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione'.
Si ritiene opportuno altresì, per poter formulare una più compiuta interpretazione logico-sistematica delle disposizioni regolamentari disciplinanti la fattispecie de qua, riportare il testo anche del decimo ed undicesimo comma del medesimo art. 33.
In essi si prevede che 'qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione possono essere aggiunti affari non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta .... L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta'.
Una volta delineato il quadro normativo applicabile, è utile ricordare, poi, che la ratio delle disposizioni che prescrivono il rispetto di un termine minimo di preavviso è, come noto, quella di consentire ai consiglieri di approfondire adeguatamente le questioni poste all'ordine del giorno della seduta, in modo da poter svolgere appieno il proprio mandato.
È stato infatti rilevato dalla giurisprudenza che 'il consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di svolgere con pienezza di funzioni il proprio ruolo elettivo e quindi ha diritto ad una piena e fattiva partecipazione ad ogni attività del Consiglio comunale con cognizione di causa: a tal fine sono preordinate le statuizioni che prevedono una preventiva comunicazione dell'avviso di convocazione e la possibilità di esame della documentazione concernente i vari punti all'ordine del giorno' (cfr., in tal senso, T.A.R. Campania, Salerno, Seconda Sezione, 13 febbraio 2003, n. 744 ).
Con le citate norme regolamentari è stato valutato come congruo a tali fini il termine minimo di ventiquattro ore prima dell'adunanza, qualora si tratti di seduta di seconda convocazione.
Analoga ponderazione è stata operata anche per il caso in cui all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione siano state aggiunte questioni non comprese nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.
A maggior ragione, dunque, deve ritenersi rispettata nel caso in questione la ratio ispiratrice delle statuizioni sui termini di convocazione, considerato che dal giorno della consegna dell'avviso di convocazione (7febbraio) a quello in cui si è tenuta la seduta di seconda convocazione (15 febbraio) è trascorso un periodo di tempo addirittura superiore a quello, di cinque giorni, previsto per le sedute di prima convocazione.
Né possono essere condivise le considerazioni svolte dal Consigliere di minoranza nella propria nota del 15 febbraio 2005 circa la nullità della convocazione per essere il relativo atto un 'unicum' 'viziato ab origine e quindi, per l'effetto, totalmente nullo in ogni sua parte'.
Al riguardo, si rileva che la irregolarità della convocazione del Consigliere comunale, come può essere sanata attraverso la convalida, così costituisce motivo di annullamento degli atti deliberativi adottati soltanto nel caso in cui alla stessa possa essere riconosciuta una efficacia preclusiva della piena capacità del Consigliere di esprimere il voto in seno al collegio di appartenenza.
Nella fattispecie, secondo quanto riferito da codesto Ufficio, la seduta dell'11 febbraio 2005 è andata deserta per avervi partecipato soltanto il Presidente del Consiglio Comunale. Pertanto, poiché la rilevata irregolarità della comunicazione dell'avviso di convocazione ha riguardato soltanto tre consiglieri, in nessun caso l'assenza di detta irregolarità avrebbe potuto portare ad un esito diverso della seduta, dal momento che, anche se i tre si fossero presentati, l'adunanza avrebbe dovuto ugualmente essere dichiarata deserta. In altri termini, poiché alla 'prova di resistenza' la irregolarità riscontrata non risulta in grado di modificare l'esito della seduta, cosichè il presupposto della 'seconda convocazione' (seduta deserta) non può ritenersi ad essa condizionato, non sembra che il vizio della prima convocazione si estenda alla seconda.