Richiesta parere su Funzionamento Commissioni Comunali a seguito delle dimissioni rappresentanti delle minoranze.

Territorio e autonomie locali
9 Marzo 2005
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Richiesta parere su Funzionamento Commissioni Comunali a seguito delle dimissioni rappresentanti delle minoranze.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stata sottoposta alla scrivente la problematica emersa nel comune di XXXX, riguardante la legittimità delle riunioni delle Commissioni Comunali, essendosi dimessi dalle medesime alcuni componenti appartenenti alle forze politiche di minoranza e prospettandosi l'evenienza che gli interessati gruppi consiliari, per scelta politica, rifiutino di procedere alla sostituzione dei dimissionari, con pregiudizio del criterio della rappresentanza proporzionale di tutte le forze politiche presenti nel consiglio comunale, espressamente richiesto dall'art. 38, co. 6 del T.U.E.L. n. 267/2000 per le cd. commissioni consiliari permanenti.
In proposito si osserva quanto segue.
Si rammenta, in via generale che nei comuni sono operanti varie tipologie di commissioni: obbligatorie (previste per legge come, ad esempio, la commissione elettorale comunale) o facoltative (come, tipicamente, le cd. commissioni consiliari permanenti ex art. 38 del T.U.E.L. cit.); in entrambi i casi, la rispettiva composizione e funzionamento si riconducono perlopiù alla fonte normativa che le istituisce e, quindi, alle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero degli statuti locali. E', pertanto, a tali previsioni che occorre fare riferimento per dirimere le questioni quale quella in esame.
Sulla base della normativa statutaria e regolamentare del Comune di XXXX in materia di commissioni, qui trasmessa, si evince quanto segue.
Posto che l'art. 38, co. 6 del T.U.E.L. n. 267/2000 facoltizza i consigli comunali (e provinciali) a recepire, in sede statutaria, la possibilità di avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, si rileva che l'art. 18 dello statuto dell'interessato comune prevede l'istituzione di dette commissioni consiliari permanenti, individuandone specificatamente due (v. comma 2) e disponendo che altre analoghe commissioni potranno essere istituite a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
La norma in parola precisa, fra l'altro, che alle commissioni consiliari in argomento non sono attribuiti poteri deliberativi e demanda al regolamento del consiglio comunale la disciplina inerente alla loro composizione, alle competenze ed al funzionamento.
Corrispondentemente, l'art. 30 del regolamento del consiglio comunale detta la disciplina inerente ai cennati profili conformandosi, quanto alla composizione, al principio (imposto dal legislatore statale) del criterio proporzionale, e disponendo la reintegrazione del plenum dell'organismo collegiale in argomento, ogni qualvolta si renda necessaria la sostituzione di un componente per dimissioni, decadenza o altro motivo; a tal fine, invero, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante, ed il consiglio comunale procede alla sua sostituzione (cfr. comma 4 art. 30 cit.).
L'art. 32 del medesimo regolamento dispone, inoltre, che la riunione delle commissioni consiliari permanenti è valida quando è presente almeno la metà dei componenti.
Dal complesso delle surriferite disposizioni, sembra potersi desumere, con riferimento alle commissioni consiliari permanenti che, nelle more della designazione del componente dimissionario, la commissione può ugualmente e legittimamente operare, se sussistente il quorum strutturale indicato (almeno la metà dei componenti).
Fermo restando l'obbligo, per il consiglio, di attivarsi immediatamente (nei sensi disposti dal citato comma 4 art. 30 del regolamento del consiglio comunale) ai fini della reintegrazione del plenum della commissione, compromesso dalle cennate dimissioni, al fine di rendere il collegio conforme alle prescrizioni normative.
E' da reputarsi principio consolidato in materia di organi collegiali, che all'atto del primo insediamento l'organo debba essere completo in tutte le sue componenti per potersi dire legittimamente costituito e poter validamente operare.
E', pertanto, muovendo da quest'ultima considerazione che distinta valutazione è stata operata dalla scrivente con riferimento al caso della mancata partecipazione delle minoranze alle sedute consiliari per eleggere le commissioni di cui all'art. 38 del T.U.E.L. n. 267/2000; in tale ipotesi e, per di più, in assenza di esplicite previsioni statutarie regolamentari atte a fornire indicazioni (che, viceversa, sono rinvenibili nel caso di specie) è stato ritenuto, invero, che l'anzidetta astensione delle forze politiche di minoranza impedisce la costituzione delle commissioni in argomento.
In assenza di specifici riferimenti al protocollo o ad altri elementi identificativi del parere di cui è fatto cenno da codesta Prefettura, questa Direzione Centrale ipotizza che si tratti della risposta fornita al Comune di YYYY in data 25 ottobre 2002, che ad ogni buon fine si unisce alla presente.
Per quanto concerne l'ipotesi di dimissioni rassegnate da taluna delle commissioni comunali previste dall'art. 36 del regolamento soprarichiamato, in carenza di espresse previsioni sul punto configurabili nella deliberazione istitutiva, deve opinarsi per l'applicabilità del medesimo regime delineato con riferimento alle commissioni consiliari permanenti, stante il rinvio a tale regime disposto dal comma 10 dell'art. 37 del medesimo regolamento.
Ciò implica, pertanto, che nelle more della designazione del componente dimissionario, la commissione possa ugualmente e legittimamente operare, se sussistente il prescritto quorum strutturale (quale indicato, nel caso di specie, nel comma 7 del medesimo articolo 37).