Richiesta parere per conoscere se un “gruppo misto”, al quale hanno aderito due consiglieri appartenenti alla maggioranza ed un consigliere eletto nelle liste di minoranza, possa considerarsi come un ulteriore gruppo di minoranza ai fini di eventuali

Territorio e autonomie locali
16 Febbraio 2005
Categoria 
05.02.03 Commissioni e gruppi consiliari
Sintesi/Massima 

Richiesta parere per conoscere se un “gruppo misto”, al quale hanno aderito due consiglieri appartenenti alla maggioranza ed un consigliere eletto nelle liste di minoranza, possa considerarsi come un ulteriore gruppo di minoranza ai fini di eventuali votazioni per l’elezione di rappresentanti della minoranza consiliare.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale si chiede di conoscere se un 'gruppo misto', al quale hanno aderito due consiglieri appartenenti alla maggioranza ed un consigliere eletto nelle liste di minoranza, possa considerarsi come un ulteriore gruppo di minoranza ai fini di eventuali votazioni per l'elezione di rappresentanti della minoranza consiliare.
Al riguardo, va rilevato preliminarmente che la disciplina della costituzione dei gruppi consiliari è interamente devoluta allo statuto ed al regolamento per il funzionamento del Consiglio addottati da ciascun Comune.
In particolare, l'art. 62, comma 3, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Corbara prevede che 'la minoranza consiliare è costituita dal gruppo o dai gruppi che appartengono a liste diverse da quelle che nella consultazione elettorale erano in collegamento con il candidato eletto sindaco'.
La norma in questione è conforme a quell'indirizzo giurisprudenziale per il quale 'la nozione di minoranza, nel sistema elettivo maggioritario delineato dall'art. 71 del d.lgs. n. 267/2000, va definita con esclusivo riferimento alle liste collegate ad un candidato sindaco non eletto e che, quindi, nel confronto elettorale sono risultate sconfitte'.
Secondo il richiamato indirizzo, infatti, 'tale parametro di giudizio, che offre un criterio definitorio sicuro ed ancorato al dato sistematico del carattere maggioritario del regime elettorale di riferimento, risulta senz'altro preferibile a quello che ammette una qualificazione della 'minoranza' con riguardo ad eventi politici successivi alle lezioni e che, in mancanza di paradigmi valutativi certi e di univoci fondamenti letterali positivi, si rivela inammissibilmente esposto ad interpretazioni arbitrarie circa la nozione di 'minoranza' e, quindi, di opposizione alla giunta' (cfr., Consiglio di Stato, Quinta Sezione, 8 agosto 2003, n. 4600).
Va peraltro ricordato che, secondo un altro indirizzo giurisprudenziale, 'nulla impedisce che', pur partendo da tale concetto di maggioranza e di minoranza, 'nel corso della consiliatura uno o più consiglieri abbandonino la coalizione di origine e transitino in altra coalizione', costituendo principio dell'ordinamento che 'colui il quale venga eletto alla carica da parte di una comunità, rappresenta l'intera comunità ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato'.
L'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza consiliare dunque, secondo tale orientamento, è 'di per sé soggetta alla mutevolezza delle opinioni dei singoli consiglieri; né si rinviene norma o principio su una possibile cristallizzazione dell'appartenenza alla maggioranza o alla minoranza in relazione, ad esempio, ad apposita dichiarazione' (cfr., T.A.R. Lazio, Sez. di Latina, 9 luglio 2004, n. 649).
Ovviamente, lo stabilire se i consiglieri che hanno costituito il gruppo misto siano espressione della maggioranza o della minoranza 'è indagine di fatto, la cui conclusione è da assumere con le cautele del caso, dovendo un mutamento ritenersi avvenuto soltanto allorquando sussistano univoci indizzi in tal senso'.
Venendo al caso in questione, non vi è dubbio che, secondo quanto ritenuto da un ulteriore orientamento giurisprudenziale, 'l'adesione ad un gruppo misto è indice del venir meno del rapporto di rappresentatività tra il consigliere e la parte politica nelle cui file è stato eletto' (cfr., T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 26 marzo 2003, n. 1397); tuttavia tale indizzIo deve essere confortato da altri elementi univoci e concordanti per poterne dedurre con certezza l'appartenenza del gruppo misto allo schieramento di minoranza.
Volendo compiere tale indagine, occorrerà tener presente che 'non basterà, in ipotesi, che su un singolo atto deliberativo si sia verificata una convergenza di opinioni' tra il gruppo misto e lo schieramento di maggioranza o di minoranza.
Occorrerà, piuttosto, 'verificare se, nel concreto, quanto avvenuto denoti un mutamento nella scelta dello schieramento o se invece costituisca soltanto l'esito di una (irrilevante in proposito) convergenza o divergenza episodica rispetto ad un problema specifico' (vedi, in tal senso, la citata decisione del T.A.R. Lazio).
Secondo quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale, condiviso da questa Direzione Centrale, 'una volta conclusasi una indagine del genere con l'accertamento della effettiva composizione dello schieramento di maggioranza e di quello di minoranza, necessita trarre le conseguenze; necessita in particolare, allorquando si debba indicare un componente di uno degli schieramenti, individuare uno di quei soggetti che fa parte in effetti, e non soltanto per iniziale appartenenza, dello schieramento di riferimento'.
Ciò in quanto il sistema democratico postula corrispondenza fra popolo e rappresentanti di esso che esercitano il potere; cosichè, allorquando sia dalla norma previsto che l'esercizio di una funzione debba avvenire ad opera di chi rappresenta la minoranza del popolo, non può conferirsi la qualità di minoranza se non a quei rappresentanti che si trovino in concreto nel corrispondente schieramento.