Richiesta parere in merito alla composizione della giunta del comune
Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto l'avviso della scrivente in ordine alla validità della norma statutaria che prevede il limite del doppio mandato per gli assessori, a fronte del mancato adeguamento dello Statuto dell'ente.
In particolare si chiede di conoscere il parere della scrivente sull'applicabilità della norma statutaria suddetta al fine di determinare o meno l'eventuale incompatibilità degli assessori già nominati che si trovino in tale condizione.
Al riguardo, si osserva, preliminarmente, che mentre il T.U.O.E.L. n. 267/2000, ha espressamente previsto, all'art. 51, il limite dei due mandati consecutivi per la figura del Sindaco e del Presidente della provincia, nessuna disposizione analoga è stata introdotta per quanto concerne la carica di assessore.
Inoltre, si soggiunge che la norma statutaria del comune in parola (art. 29, comma 4), che prevede tuttora, non essendo intervenuto il previsto adeguamento alle vigenti disposizioni legislative, la limitazione dei mandati assessorili, introdotta nell'ordinamento dall'art. 16 della legge 81/93, deve ritenersi caducata a seguito dell'intervento normativo (art. 11, comma 11, della legge 265/99) che l'ha espressamente abrogata.
Va del resto segnalato che lo stesso testo unico già citato, ha prescritto sia per gli assessori nominati all'interno del consiglio (nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) che per gli assessori esterni (nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti) il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, con ciò riconfermando implicitamente l'impossibile sussistenza del limite in questione.
Infine, per completezza, si fa presente che, ad avviso di questo ufficio, pur in presenza dell'attuale ampiezza della potestà statutaria degli enti locali, non appare legittimamente possibile l'eventuale reintroduzione del suddetto limite nel revisionando statuto comunale, in quanto ogni intervento normativo che incida sul godimento di un diritto costituzionalmente garantito, qual' è quello di elettorato passivo, è riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l'aver ricoperto la carica di assessore per due mandati consecutivi non costituisca causa di incompatibilità allo svolgimento di ulteriori mandati assessorili.