- Progressione orizzontale e concomitanza progressioni verticali personale EE. LL. – Attribuzione.

Territorio e autonomie locali
16 Novembre 2004
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

- Attribuzione progressione orizzontale e concomitanza progressioni verticali - Decorrenza economica delle verticalizzazioni.

Testo 

Con una nota, un Ente, premesso di avere proceduto all'applicazione della progressione economica orizzontale del personale secondo anche le indicazioni fornite dall'A.Ra.N. nel rispetto della normativa contrattuale, e di avere attuato - per l'anno 2004 - le progressioni verticali a seguito di selezioni interne per titoli ed esami, ha posto, tra gli altri, anche a questo Ministero, una serie di quesiti.
In particolare, precisando tra l'altro che, la decorrenza del beneficio economico connesso alle progressioni orizzontali ha effetto retroattivo stabilito al primo gennaio dell'anno di riferimento, è stato chiesto se i dipendenti transitati nella categoria superiore - a seguito di verticalizzazione - 1) debbano essere valutati per l'intero anno nella categoria originaria di appartenenza ovvero nella categoria superiore o se tale valutazione debba essere frazionata in base alla categoria rivestita nel corso dell'anno; 2) se, posta la retroattività del beneficio economico, l'eventuale decorrenza deve essere stabilita dal primo gennaio o, se in sede di accordo decentrato può prevedersi una decorrenza diversa.; 3) se, nel caso di dipendenti che siano transitati nella categoria superiore, mediante le verticalizzazione, la decorrenza del beneficio debba essere stabilita dalla data di superamento delle selezioni ovvero dalla data di presa d'atto delle stesse verticalizzazioni, o dall'anno successivo.
Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente l'art. 6 del CCNL del 31.3.1999 di revisione del sistema di classificazione il quale prevede un sistema di valutazione del personale da utilizzare 'anche ai fini della progressione economica', che si effettua con cadenza periodica.
L'art. 5 del citato CCNL disciplina le progressioni economiche all'interno della categoria (c.d. progressioni orizzontali), stabilendo, al comma 2 che le medesime si realizzano 'nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3'.
L'art. 17, comma 2, lett. b del CCNL dell'1.4.1999 prevede la costituzione del fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria secondo la disciplina del sopra citato art. 5, a valere sulle risorse di cui all'art. 15, in sede di contrattazione integrativa decentrata.
Il predetto art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, al comma 1 prevede - presso ciascun ente - l'individuazione di una serie di risorse che 'sono annualmente destinate all'attuazione della nuova classificazione del personale' e per sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
La nota esplicativa all'art. 5 del CCNL per il biennio economico 2000-2001, al comma 6, raccomandando che i percorsi di progressione economica orizzontale devono tendere ad una distribuzione del personale nelle diverse posizioni di sviluppo economico, richiama al rispetto delle compatibilità economiche stabilite negli artt. 15 e 17 del CCNL dell'1.4.1999.
L'art. 34 del CCNL del 22.1.2004 al comma 2 stabilisce che gli oneri per il pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale beneficiario delle progressioni orizzontali vanno calcolati su base annua, e prevede, inoltre, al comma 3, che 'dalla data di decorrenza dei maggiori compensi ., le risorse dell'art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti; (in virtù delle citate disposizioni, le corrispondenti risorse debbono avere, dunque, caratteristiche di certezza e stabilità, venendo sottratte dalla disponibilità complessiva del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999, per poi essere ripristinate dalla data di decorrenza delle cessazioni dal servizio o delle riclassificazioni così come previsto dall'art. 34 sopra citato al comma 4). Infatti, proprio l'art. 31 del CCNL del 22.1.2004 - denominando le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 'risorse decentrate' - ha suddiviso tale fondo in risorse aventi carattere di 'certezza, stabilità e continuità' (comma 2) e risorse aventi caratteristiche di 'eventualità e di variabilità' (comma 3).
Le progressioni verticali sono invece disciplinate dall'art. 4 del CCNL del 31.3.1999 - che richiama all'osservanza dei principi di cui all'art. 36 del d. legs. n. 29/1993, come modificato dagli artt. 22 e 23 del d. legs. n. 80/1998 (ora art. 35 del d. legs. n. 165/2001) - nonché dall'art. 14 dello stesso CCNL che stabilisce il rispetto della programmazione in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento e l'utilizzo delle risorse a tal fine disponibili nei bilanci degli enti.
Infine, si ritiene opportuno ricordare che in base all'art. 16 del CCNL del 31.3.1999, sono soggetti a contrattazione decentrata sindacale 'il completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria', mentre in base al successivo comma 2 sono soggetti a concertazione la definizione dei criteri generali per 'lo svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche' e la 'metodologia permanente di valutazione di cui all'art. 6'.
Ciò stante, rilevato che la normativa contrattuale non individua esplicitamente le decorrenze oggetto del quesito, appare chiaro che le medesime debbano essere ricavate in coerenza con le stesse disposizioni normative in base ai principi di correttezza.
Pertanto, occorre tenere presente che la cosiddetta verticalizzazione (passaggio da una categoria inferiore ad una superiore), a differenza della progressione orizzontale - che ha effetti solo economici - comporta l'inquadramento del dipendente in un nuovo posto che richiede una diversa e superiore professionalità, ed in quanto tale è assimilabile all'immissione in un nuovo posto a seguito di espletamento di concorso pubblico (è richiesta, infatti, ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, l'osservanza delle procedure previste dall'art. 35 del d. legs. n. 165/2001); tale assunto, peraltro, è stato confermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 15403 del 15.10.2003, la quale, inoltre, ha individuato nel giudice amministrativo la competenza a conoscere delle eventuali controversie in materia di prove selettive per l'accesso a fasce o aree superiori; (con l'occasione si rappresenta, inoltre, che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6510 del 7.10.2004, Sez. VI, richiamando l'ordinanza della Corte di Cassazione – Sez. unite n. 18886 del 10.12.2003, ha ribadito che la competenza dell'A.G.O. sussiste in presenza di concorsi riservati al personale interno inerenti la gestione del rapporto di lavoro, quando si tratta di semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro, confermando, dunque, la competenza del TAR in materia di progressioni verticali).
Trattandosi, dunque, di inquadramento in nuovo posto, ad avviso di questa Direzione Centrale, il nuovo superiore beneficio economico deve decorrere esclusivamente dalla data di stipula del nuovo contratto individuale (presa d'atto della verticalizzazione). Ciò in quanto non possono essere attribuiti emolumenti per prestazioni ancora non rese.
Di conseguenza, sempre ad avviso di questa Direzione Centrale, il dipendente in questione deve essere valutato in base al servizio effettivamente prestato in corrispondenza della qualifica (categoria e posizione economica) posseduta. Tale valutazione, pertanto deve essere prodotta dal dirigente responsabile considerando la categoria inferiore per la porzione di anno corrispondente e quella superiore per la restante parte.
Ovviamente, qualora la valutazione sia necessaria per l'attribuzione dei compensi accessori e/o per l'eventuale progressione economica orizzontale (che di norma, venendo attribuita annualmente, decorre dal primo gennaio stanti i vincoli di bilancio prescritti peraltro dal già richiamato art. 34, comma 2 del CCNL del 22.1.2004 secondo cui 'gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità'), la medesima deve essere soggetta al conseguente proporzionale frazionamento rispetto agli altri dipendenti che nel corso dell'anno di riferimento non siano stati interessati alla progressione verticale.