Sospensione e decadenza- Quesito in merito alla decadenza di un consigliere di un comune sottoposto a procedimento penale.

Territorio e autonomie locali
11 Novembre 2004
Categoria 
12.01.02 Sospensione e decadenza
Sintesi/Massima 

Sospensione e decadenza
- Quesito in merito alla decadenza di un consigliere di un comune sottoposto a procedimento penale.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale si chiede se debba darsi luogo alla procedura di decadenza di diritto di un consigliere di un comune, eletto alla carica locale il 13 maggio 2001, che è stato condannato, con rito di patteggiamento, con sentenza dell'11 dicembre 2002, passata in giudicato il 23 gennaio 2003, ad anni uno e sei mesi di reclusione, pena sospesa, per i reati di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e bancarotta fraudolenta.
Al riguardo si evidenzia che l'art. 58, con lo statuire, oltre al divieto di candidarsi, anche una preclusione assoluta ('comunque') alla permanenza nella carica ('non possono ricoprire'), costituisce la norma sulla quale si fonda la decadenza dalla carica di coloro che, dopo averla assunta, sono colpiti da una condanna definitiva nelle fattispecie ivi indicate e, tra esse, in quella del 'delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio', alla quale è riconducibile la fattispecie in questione.
La Corte di Cassazione, con giurisprudenza costante (cfr. le sentenze n. 11140 del 2002 e n. 2896 del 2004), ha infatti precisato che l'art. 58 costituisce una norma di chiusura volta ad impedire l'esclusione dalla decadenza di comportamenti non specificamente previsti ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto e che non è dubbio che nella previsione di tale norma debba rientrare il reato previsto dall'art. 479 c.p..
La Suprema Corte ha precisato altresì che l'art. 58, limitandosi a prevedere come impedimento alla carica soltanto la condanna per determinati reati, configura la causa ostativa con riferimento non alla qualità dell'agente – per cui è ininfluente che il condannato sia l'esercente la pubblica funzione o il pubblico servizio ovvero altro soggetto che abbia agito in situazione di concorso con il primo - bensì alla circostanza che il soggetto abbia riportato una condanna per un reato che sia stato commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.
Nella richiamata sentenza n. 11140 del 2002 la Corte di Cassazione ha infine statuito che l'esclusione da parte del legislatore dell'applicazione delle predette cause ostative nei confronti di coloro cui è stato concesso lo specifico istituto penalistico della riabilitazione ai sensi dell'art. 179 c.p., preclude l'estensione della cessazione della causa ostativa in via di interpretazione ad altri istituti, quali la sospensione condizionale della pena, di cui il legislatore non ha tenuto conto. In conformità al predetto orientamento giurisprudenziale, la misura della decadenza opera pertanto anche in presenza della concessione del beneficio della sospensione della pena.
Pertanto, reso edotto il consiglio che, da verifiche effettuate, è stata riscontrata la sussistenza di causa ostativa alla permanenza in carica in capo al consigliere in questione, la decadenza dalla carica opera automaticamente senza ulteriori formalità procedurali.