Assoggettabilità. Trasformazione rapporto lavoro (da part-time a tempo pieno) ex lavoratori pubblica utilità. Vincoli assunzionali finanziaria 2004.

Territorio e autonomie locali
20 Ottobre 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno assoggettare trasformazione rapporto lavoro, dipendenti tempo indeterminato part-time a tempo pieno (ex lavoratori pubblica utilità) a vincoli assunzionali previsti finanziaria 2004, attesa modificazione dotazione organica ed espletamento concorsi per copertura posti nei limiti medesima legge.

Testo 

Con una nota, un'Amministrazione ha fatto preliminarmente conoscere che: • ha rideterminato la dotazione organica ai sensi dell'art. 34 della legge 27.12.2002 n. 289; • risultano in servizio a tempo indeterminato part-time, n. 14 unità, ex lavoratori pubblica utilità (LPU); • al fine dell'adeguamento dell'organico alle esigenze di funzionalità dei servizi comunali, è stata modificata la dotazione organica e si è stabilito di procedere all'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti, nei limiti assunzionali previsti dalla legge finanziaria del 2004. Ciò posto, tenuto conto che le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di trasformare il rapporto di lavoro dei 14 dipendenti - ex LPU – da tempo parziale a tempo pieno – nelle more dell'espletamento delle predette procedure concorsuali e sul presupposto della copertura finanziaria della maggiore spesa, viene chiesto di conoscere se, effettivamente, tale operazione non debba considerarsi soggetta ai vincoli assunzionali. Al riguardo, si fa presente che, in base alla peculiare disciplina dettata dall'art. 5 del C.C.N.L. del 14.9.2000, è dato in primo luogo desumere che, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno. Altresì l'art. 4 del citato contratto stabilisce che: 'I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto di organico'. Sulla scorta di quanto suddetto, pertanto, al fine della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno relativamente ai dipendenti assunti a tempo parziale, appare indispensabile la disponibilità del posto di organico, che, evidentemente, deve coincidere con lo stesso profilo del dipendente interessato. Peraltro, come già detto, in base alla richiamata normativa contrattuale, il dipendente assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale non ha diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, se prima non siano trascorsi tre anni dalla data di assunzione. Ciò non toglie, tuttavia, che l'amministrazione possa autonomamente valutare l'opportunità della trasformazione del rapporto di lavoro, anche prima del triennio, in relazione alle proprie esigenze organizzative, e sempre nel rigoroso rispetto della disciplina contrattuale. Talchè, in presenza dei corrispettivi posti vacanti - che nella presente ipotesi debbono essere previamente trasformati – si è dell'avviso che la variazione dell'orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale dipendente non debba essere considerata come nuova assunzione, bensì come modifica della prestazione lavorativa, rientrante nella dinamica contrattuale. In merito, peraltro, codesto Ente dovrà tenere conto del consequenziale impatto di spesa, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il vigente anno 2004.