Quesito in ordine alla nomina da parte di un Sindaco nella Giunta, di due assessori che avevano già ricoperto tale carica per i due mandati precedenti, in contrasto con l’art. 18, comma 4 dello statuto comunale

Territorio e autonomie locali
23 Settembre 2004
Categoria 
05.03.02 Nomina e revoca assessori
Sintesi/Massima 

Quesito in ordine alla nomina da parte di un Sindaco nella Giunta, di due assessori che avevano già ricoperto tale carica per i due mandati precedenti, in contrasto con l’art. 18, comma 4 dello statuto comunale

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale si chiede di conoscere il parere della scrivente in ordine alla nomina da parte di un Sindaco nella Giunta, di due assessori che avevano già ricoperto tale carica per i due mandati precedenti, in contrasto con l'art. 18, comma 4 dello statuto comunale.
Al riguardo va rilevato, preliminarmente, che le disposizioni statutarie citate, invero più volte modificate, risultano, comunque, anteriori all'entrata in vigore del T.U.O.E.L. n. 267/2000.
La norma statutaria sopra citata, introdotta nello statuto comunale in analogia con l'art. 16, comma 3, della legge 81 del 1993, è stata da tempo abrogata dall'art. 11, comma 11 della legge 265/99.
Va inoltre soggiunto che l'art. 1, comma 2, della legge 265/99, (ora trasfuso nell'art. 1, comma 3, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) ha previsto, inoltre, che 'l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette'.
Pertanto la norma in questione, pur non avendo il Comune adeguato il proprio statuto alle citate modifiche intervenute nell'ordinamento degli enti locali, deve ritenersi caducata.
Va peraltro rilevato che, in base all'art. 47, commi 3 e 4, del citato T.U.O.E.L. n. 267/2000, sia gli assessori nominati all'interno del consiglio, sia gli assessori esterni devono possedere gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità ed compatibilità alla carica di consigliere.
Ne deriva, di conseguenza che la norma in questione non potrebbe nemmeno, in ipotesi, essere reintrodotta nello statuto comunale in quanto l'art. 51 della Costituzione pone una riserva di legge in merito ai requisiti per l'accesso alle cariche elettive.
Non a caso, infatti, anche la recente riforma del titolo V della Costituzione ha conservato alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera p) Cost.) la materia della legislazione elettorale e degli organi di governo degli Enti locali, con ciò prescrivendo tra l'altro che nessun limite può essere introdotto al diritto di elettorato passivo per l'accesso alle cariche elettive negli Enti locali, se non con legge dello Stato.