Dovere di astensione
- Richiesta parere in merito al D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali), all’art.78, comma 3.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato trasmesso un quesito volto a conoscere l'orientamento di questo Ufficio in merito alla portata interpretativa dell'art.78 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Al riguardo, si rappresenta che la statuizione recata dal T.U. ha inteso disciplinare l'attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nell'ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l'ente territoriale, ma non anche a farli decadere dalla carica elettiva ricoperta.
In merito, si osserva che il citato articolo ha per obiettivo la garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un'attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelari interessi della collettività locale.
Destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che, nei campi dell'edilizia, delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell'urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica (titoli di studio e iscrizione relativi albi, ordini o collegi professionali).
Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali.
Invero, il dato testuale non enuncia, neanche in modo indiretto, che l'inosservanza del divieto di astensione reagisce negativamente sulla carica ricoperta: il principio che le norme in tema di limitazione del diritto di elettorato passivo sono di stretto rigore esclude l'ampliamento del regime positivo vigente in materia di assenza di un precetto espresso ed inequivocabile.
Per completezza, si significa che sull'argomento la Corte di Appello di Salerno, nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina.
Resta altresì fermo per l'amministratore interessato l'obbligo di astensione dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, obbligo finalizzato ad escludere una indebita commistione tra l'esercizio di funzioni pubbliche e gli interessi personali di cui il medesimo potrebbe essere portatore.
Premesso quanto sopra, relativamente al caso segnalato, si rappresenta che l'amministratore con delega in settori diversi da quelli espressamente citati nella legge-urbanistica, edilizia e lavori pubblici-, non è tenuto ad astenersi dall'esercizio dell'attività professionale in materia di edilizia nel territorio amministrato.
Rileva, comunque, in materia, la personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, tenuto come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma del richiamato art. 78 del T.U..