Corretta determinazione trattamento economico accessorio architetto (Cat. D4) dipendente comune aderente Unione, nominato Responsabile servizio tecnico e LL. PP. (50% orario lavoro) – Possibilità riconoscimento (citato responsabile) 50% retribuzione di posizione spettante a dirigente.
L'Unione dei Comuni 'yyyyy' ha formulato una richiesta di chiarimenti in ordine alla corretta determinazione del trattamento economico accessorio da corrispondere all'architetto (Cat. D4), dipendente di un Comune aderente all'Unione, il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico per i Lavori Pubblici al 50% dell'orario di lavoro. In particolare, l'Ente ha chiesto se possa riconoscere al citato responsabile il 50% della retribuzione di posizione spettante ad un dirigente tenuto conto che il posto che l'architetto ricopre è di livello dirigenziale e che lo stesso presta la sua opera per 18 ore settimanali. Al riguardo, si rammenta che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è definito dai contratti collettivi e, per il noto principio di onnicomprensività vigente in materia, ribadito dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, non può procedersi al riconoscimento di ulteriori indennità che non siano espressamente previste dalla normativa contrattuale. In particolare, il dipendente titolare di una posizione organizzativa ha diritto ad un trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione e di risultato, che assorbe in sé tutte le competenze ed indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del CCNL del 31/3/1999, e da eventuali compensi previsti da specifiche disposizioni di legge richiamate nei contratti medesimi, quali ad esempio, compensi per la progettazione, per la professione legale, per il recupero evasione ICI, ecc.. Occorre rilevare, tuttavia, che nella fattispecie rappresentata codesta Unione nel momento in cui ha nominato il dipendente di cat. D4 Responsabile del proprio Servizio Tecnico, ha formalmente attribuito un incarico dirigenziale, tenuto conto che, come precisato, il posto in questione è di livello dirigenziale. In tal caso, si ritiene quindi che l'Ente potrebbe avvalersi del disposto contenuto nell'art. 110, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, che consente, previa previsione statutaria, di coprire i posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il trattamento economico da corrispondere, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati eventualmente integrabile da una indennità ad personam. Si ritiene utile precisare che, in tal caso, non si verrebbe a costituire un secondo rapporto di lavoro tenuto conto che l'Unione è soggetto pubblico istituito allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni di competenza di diversi comuni, tra i quali il Comune datore di lavoro del dipendente in questione e, quindi, anche nell'interesse di quest'ultimo. Si soggiunge, infine, che la bozza di contratto disciplina, all'art. 13, comma 7, la fattispecie relativa alla utilizzazione a tempo parziale del personale presso le Unioni di comuni prevedendo espressamente che 'la utilizzazione del lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell'unione, fermo restando il vincolo complessivo dell'orario di lavoro settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.'