Possibilità assunzione personale per consultazioni elettorali (lavoro intermittente) - Applicabilità modalità stabilite artt. 33 e 34, D. Lgs n. 276 del 10.9.2003.
Si fa riferimento ad una nota con la quale codesta Direzione ha chiesto l'avviso della Direzione centrale della Finanza Locale in ordine al quesito formulato dal un comune, per il tramite della competente Prefettura, concernente la possibilità di procedere all'assunzione di personale necessario per far fronte alle prossime consultazioni elettorali ricorrendo alle modalità stabilite dagli artt. 33 e 34 del D. Lgs 10.9.2003, n. 276, (c.d. decreto Biagi) disciplinanti il lavoro intermittente.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che il predetto decreto, recante l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla legge 14.2.2003, n.30, contiene norme in tema di flessibilità nel lavoro atte a disciplinare vari tipi di contratto anche a contenuto formativo nonché contratti a orario modulato, al fine di aumentare i tassi di occupazione secondo le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
Tali norme non risultano, tuttavia, applicabili agli enti locali. Infatti, il comma 2 dell'art.1 del medesimo D. lgs. n.276/2003 dispone espressamente che detto decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale; pertanto, le innovazioni previste nel citato decreto legislativo non possono essere riferite alle strutture amministrative locali.
Stante quanto sopra si ritiene che allo stato attuale della normativa non risulta possibile per gli enti locali ricorrere alla modalità assunzionale relativa al lavoro intermittente disciplinato dai richiamati artt.33 e 34 del D. Lgs n. 276/2003.