Assunzione lavoratori socialmente utili (ente rispettoso patto stabilità interno) per copertura posti organico mediante costituzione rapporti tempo indeterminato part-time. Rispetto limiti e criteri assunzionali previsti disposizioni contenute art.34, L.

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Assunzione lavoratori socialmente utili (ente rispettoso patto stabilità interno) - Avviata (2002) procedura per copertura posti organico, mediante costituzione rapporti tempo indeterminato part-time(sensi art.12, comma 4, D.Lgs. n.468/1997) con deroga cui art.78, comma 6, L. n.388, del 23.12.2000 – Subordinazione detta assunzione rispetto limiti e criteri assunzionali (previsti art.34, L. n.289/2002, oppure applicabilità art.50, comma 5, legge finanziaria 2003.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un'Amministrazione, che ha dichiarato di avere rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2002, ha fatto preliminarmente presente che in detto anno, ha avviato la procedura per l'assunzione di n. 17 lavoratori socialmente utili, per la copertura di altrettanti posti di organico, mediante costituzione di rapporti a tempo indeterminato part-time, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 468/1997, con la deroga di cui all'art. 78, comma 6, della legge 23.12.2000, n. 388, al fine di sopperire alla notevole carenza di personale in servizio. In proposito, viene chiesto se l'assunzione dei predetti lavoratori è subordinata al rispetto dei limiti e criteri assunzionali previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 34, della legge 289/2002, e nel relativo D.P.C.M. attuativo (del 12.9.2003), oppure se per tali assunzioni vada applicato l'art. 50, comma 5, della legge finanziaria 2003, che ne consente la facoltà nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002. Al riguardo, si fa presente che sulla questione questa Direzione Centrale, ha ritenuto che l'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno previsto dall'anzidetto art. 50, comma 5 (l.289/2002) ai fini dell'assunzione di lavoratori socialmente utili, comporti conseguentemente anche il rispetto della disciplina inerente i limiti assunzionali, ex art. 34 della legge 289/2002, da parte delle amministrazioni locali. Peraltro, l'unica deroga ai predetti limiti, esplicitamente prevista dall'art. 34, comma 11, della l. n. 289/2002, è quella che consente comunque le assunzioni, qualora queste avvengano mediante il ricorso alle procedure di mobilità Pertanto, si è dell'avviso che codesta Amministrazione potrà disporre le predette assunzioni nei limiti previsti dal D.P.C.M., emanato in data 12.9.2003, attuativo dell'art. 34, comma 11, della legge 289/2002.