Legittimità corresponsione (a membri interni Commissione giudicatrice concorso progettazione) dipendenti ente (dirigente con funzioni presidente e titolari posizioni organizzative specialisti) compenso e rimborso spese (sensi art.55, comma 2, D.P.R. n. 554/1999)
per partecipazione detta Commissione, oltre incentivo progettazione (previsto art.18, comma 1, L. n. 109/1994) da ripartirsi tra responsabile procedimento e suoi collaboratori.
E' stato posto un quesito con il quale un comune ha fatto presente di aver nominato una commissione, ai sensi dell'art.55 del DPR n. 554/1999, per un concorso di progettazione da affidare a tecnici esterni all'amministrazione, composta da tre membri interni dipendenti dell'ente, di cui un Dirigente con funzioni di presidente e due specialisti, uno tecnico e uno amministrativo, titolari di posizioni organizzative ed un membro esterno. All'uopo ha chiesto di conoscere se ai suddetti dipendenti spetta, in virtù del 2 comma del citato art. 55, il compenso ed il rimborso spese per la partecipazione alla predetta commissione, in aggiunta all'incentivo della progettazione da ripartirsi tra il responsabile del procedimento ed i suoi collaboratori, previsto dall'art.18 comma 1 della legge n. 109/1994.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che per quanto attiene all'individuazione dei soggetti destinatari dell'incentivo alla progettazione occorre fare riferimento a quanto disposto dal citato art.18, come modificato dall'art. 13 della legge n. 144/1999, il quale nel comprendere il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori tra i soggetti aventi diritto alla corresponsione del predetto incentivo, dispone espressamente che, nel caso di progettazione esterna, le quote del compenso altrimenti spettante al personale degli uffici tecnici costituiscono economie. Pertanto, successivamente all'entrata in vigore della predetta legge e conformemente a quanto sostenuto dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione del 25 Settembre 2000, solo il responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna.
Ciò posto, relativamente allo specifico quesito concernente l'attribuzione del compenso ai componenti la commissione giudicatrice, giova rammentare che il principio di omnicomprensività del trattamento economico vige per tutto il personale dipendente degli enti locali, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale e quello titolare di posizione organizzativa. Le deroghe a tale principio sono espressamente previste da specifiche disposizioni legislative e contrattuali. Detto principio, difatti, è strettamente correlato con quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che pone alle pubbliche amministrazioni il divieto di conferire incarichi ai propri dipendenti non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o da altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. La condizione posta quindi dall'art. 53 è che l'attribuzione dell'incarico trovi fondamento in una specifica disposizione di legge e che la prestazione richiesta sia diversa dai normali compiti e doveri d'ufficio, ovvero l'incarico sia attribuito "intuitu personae", Infatti, il divieto di percepire compensi oltre l'ordinario trattamento economico opera esclusivamente nei casi in cui l'attività svolta sia riconducibile a funzioni connesse con la qualifica e l'ufficio ricoperti (" ratione officii").
Da quanto precede consegue che qualora il dirigente, presidente della commissione per il concorso di progettazione di cui trattasi, è stato nominato "intuitu personae" in base alla qualità di esperto nella materia oggetto del concorso e la stessa esula dalla funzione svolta "ratione officii" allo stesso compete il compenso quale componente la commissione medesima. Se, invece, detto dirigente è stato scelto in quanto preposto al settore o al servizio concernente la materia oggetto della progettazione, allo stesso non è dovuto alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto corrisposto a titolo di retribuzione di posizione e di risultato ai sensi degli artt. 27 e 29 del CCNL 24.12.1999, tenuto conto del richiamato principio di onnicomprensività del trattamento economico del personale dirigenziale ribadito dall'art. 32 del medesimo CCNL.
Le suddette considerazioni valgono anche per gli altri due membri della commissione i quali potranno ottenere il compenso per la partecipazione alla commissione de quo solamente nel caso in cui gli stessi abbiano ottenuto l'incarico "intuitu pesonae", in virtù della loro particolare qualificazione professionale e non già in base ai propri compiti istituzionali.
Per quanto riguarda, invece, il rimborso spese si ritiene che lo stesso competa ai suddetti componenti, tenuto conto che trattasi non di compensi "strictu sensu" aggiuntivi rispetto a quelli corrisposti, bensì di somme che l'Ente deve restituire al dipendente che ha dovuto sostenere taluni oneri per assolvere particolari compiti nell'interesse dell'amministrazione.