Possibilità assunzione (per ente non rispettoso patto stabilità interno) soggetti esterni, per rilevazioni statistiche (affidate a comune da ISTAT, con compenso interamente coperto contributo forfettario erogato ISTAT compresi oneri riflessi posti carico Amministrazione) già assegnate nel 2003, a rilevatori esterni, mediante contratti CO.CO.CO. - Possibili forme contrattuali da stipulare atteso divieto assunzioni (art. 3, comma 60, L. n. 350, del 24.12.2003) personale qualsiasi titolo (secondo quanto previsto art. 29, comma 15, L. n. 289, del 27.12.2002).
In riferimento ad una nota con la quale un'Amministrazione, che ha dichiarato di non avere rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2003, ha chiesto di conoscere quali forme contrattuali dovrà stipulare con i soggetti esterni, per le rilevazioni affidate al Comune dall'Istat (Forze di lavoro, Consumi sulle famiglie, Multiscopo, etc.), tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, comma 60, della legge 24.12.2003, n. 350, non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 15, della legge 27.12.2002, n. 289.
Con l'occasione, viene precisato che con atto G.M.n. 265 del 24.6.2003 le predette rilevazioni statistiche sono state assegnate, nel rispetto di apposita graduatoria, a rilevatori esterni, mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31.12.2003.
Peraltro, viene fatto conoscere che il compenso per i rilevatori esterni è interamente coperto con il contributo forfettario erogato dall'ISTAT compresi gli oneri riflessi posti a carico dell'Amministrazione, che comunque non è superiore a 5.000 euro.
Al riguardo, si fa rilevare che la legge finanziaria per l'anno in corso, ha dettato disposizioni maggiormente limitative, relativamente alle assunzioni di personale, per gli enti locali che per l'anno 2003 non hanno rispettato il patto di stabilità interno.
Considerato, tuttavia, che nella presente ipotesi, la spesa relativa alle assunzioni prospettate da codesta Amministrazione non incide sul bilancio comunale, poiché, come formalmente dichiarato nella nota in argomento, la stessa risulta interamente coperta dai contributi erogati dall'Istat (comprensivi degli oneri riflessi posti a carico dell'Ente), si deve, coerentemente, ritenere che i contratti in questione debbano considerarsi esclusi dalle disposizioni previste dalla legge finanziaria in argomento.
Alla luce di quanto sopra rappresentato si è dell'avviso che, nell'ambito del finanziamento disposto dall'Istat (5000 euro), codesta amministrazione possa provvedere anche per l'anno in corso allo svolgimento della relativa attività di rilevazione.