Assoggettabilità assunzioni relative insegnanti scuole materne (personale precario impegnato attività didattiche, assunto graduatoria annuale) a limitazioni (previste art. 34, comma 1, L. n. 289/2002 e art. 3, L. n. 350/2003) - Applicabilità disposizione (contenuta art. 1, comma 15, L. n. 549 del 28.12.1995) - Possibilità effettuazione dette assunzioni (in presenza relativi posti) con sola limitazione disponibilità bilancio mediante concorsi riservati personale già in servizio presso stesso ente (con prestazione, anche non continuativa, periodo complessivo lavorativo non inferiore ventiquattro mesi).
E' stato posto un quesito con il quale un Ente ha fatto preliminarmente conoscere che da diversi anni assicura il funzionamento delle scuole materne, in buona parte, con personale precario, assunto in base ad una graduatoria annuale. Trattandosi di personale impegnato in attività didattiche, viene richiamata la disposizione prevista dall'art. 1, comma 15, della legge 28.12.1995, n. 549, la quale, in proposito, prevede che: 'Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore a ventiquattro mesi.' Inoltre, viene posto in evidenza come l'art. 34, comma 1, della legge 289/2002 e l'art. 3 della legge 350/2003, nel dettare limitazioni in merito alle facoltà assunzionali, precisano che per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Ciò posto, codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se le assunzioni relative alle insegnanti delle scuole materne sono soggette alle limitazioni previste dalle richiamate leggi finanziarie, ovvero, se le stesse, in presenza dei relativi posti, possano essere effettuate, con la sola limitazione della disponibilità di bilancio, con le procedure di cui al richiamato art. 1, comma 15, della legge 549/1995. Al riguardo, occorre intanto precisare che il comparto scuola, ai sensi dell'art. 12 del C.C.N.L.Q. del 18.12.2002, comprende esclusivamente il personale dello Stato - delle scuole materne, elementari, secondarie, di ogni altro tipo di scuola statale, etc - pertanto la disposizione in questione non va riferita al personale scolastico degli enti locali, il quale, invero, risulta compreso nella disciplina inerente i dipendenti degli enti locali. Inoltre, per quel che concerne la disposizione di cui all'art. 1, comma 15, della legge 549/1995, si rappresenta che la stessa deve ritenersi disapplicata in base a quanto esplicitamente previsto dall'art. 51 del C.C.N.L. del 14.9.2000, che così dispone: 'Dalla data di stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 72, comma 1, del d.lgs. 29/93 (ora art. 69, comma 1, del d.lgs. 165/2001) cessano di produrre effetti le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.' Peraltro, lo stesso C.C.N.L. in data 14.9.2000 ha disciplinato all'art. 20, commi 10 e 11, le ipotesi di vacanza di organico e di assenza del personale scolastico, prevedendo a tal fine l'assunzione di personale con contratto a termine ai sensi dell'art. 7, comma 3, dello stesso C.C.N.L. Tra l'altro, in tema di valutazione degli antecedenti servizi prestati, il comma 14, dello stesso articolo 7, dispone che 'i periodi di assunzione con contratto di lavoro a termine presso un ente, per un periodo di almeno 12 mesi, anche non continuativi, possono essere adeguatamente valutati nell'ambito delle selezioni pubbliche disposte dallo stesso ente per la copertura dei posti vacanti di profilo e categoria identici a quelli per i quali è stato sottoscritto il contratto a termine.' Ciò posto, si rappresenta che, relativamente alla copertura dei posti di che trattasi, codesta amministrazione dovrà attenersi alla disciplina assunzionale dettata dall'art. 3 della legge 24.12.2003, n. 350.