- Richiesta parere in ordine alle modalità ed al procedimento delle elezioni degli organi delle circoscrizioni del comune
E' stato chiesto il parere della Direzione Centrale in ordine alle modalità ed al procedimento delle elezioni degli organi delle circoscrizioni del comune di 'Yyyy', atteso che il regolamento in materia, previsto dallo Statuto, non è stato ancora adottato.
In particolare, è stato segnalato che l'art. 24 dello statuto comunale ha previsto non solo l'elezione diretta del Consiglio ma anche quella del Presidente.
Al riguardo, poiché l'esame della normativa di riferimento non consente di evidenziare, ictu oculi, la corretta soluzione alla problematica prospettata, si ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, quanto previsto in materia dal T.U.E.L. n.267/2000, che all'art. 17, comma 4, prevede che gli organi delle circoscrizioni 'sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento '.
Tale disposizione, che riproduce l'abrogato art. 13, comma 4 della legge 142/90, così come modificato dalle leggi successive, rappresenta l'esito di interventi successivi attraverso i quali il legislatore, nel porre i principi generali cui devono attenersi i comuni, ha stabilito, in via definitiva, che la scelta degli organi delle circoscrizioni e delle loro modalità di funzionamento è lasciata alla piena autonomia dei Comuni.
Tali enti possono, pertanto, disciplinare anche le modalità di elezione del Presidente prevedendone, in ipotesi, l'elezione a suffragio diretto oppure ad opera del Consiglio circoscrizionale nel suo seno.
Dall'esame delle norme in materia di decentramento amministrativo adottate dal Comune di 'Yyyy', si osserva, in particolare, che mentre l'art. 14, comma 1, del regolamento dell'ente, in vigore dal 1995, aveva previsto, in ordine all'elezione del Presidente della Circoscrizione, che lo stesso fosse '. eletto dal rispettivo Consiglio nel suo seno alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti ', l'art. 6, comma 1, in riferimento al Consiglio Circoscrizionale prevedeva invece, l'elezione dello stesso collegio ' a suffragio universale diretto .', con espresso richiamo alle disposizioni delle leggi n. 142/90 e n. 81/93.
Lo Statuto del Comune di 'Yyyy', emanato con delibera 226 del 21 dicembre 2000, ha viceversa previsto, all'art. 24, che gli organi della circoscrizione - Consiglio e Presidente - vengano eletti direttamente dal corpo elettorale, rinviando ad un apposito regolamento la disciplina delle modalità ed il procedimento delle elezioni degli organi della Circoscrizione (art. 23).
Da quanto esaminato, sembrerebbe desumersi che, in assenza del regolamento apposito, non si possa procedere non solo all'elezione diretta del Presidente ma anche al rinnovo dei Consigli circoscrizionali con le modalità di cui all'art. 24 dello Statuto del Comune di 'Yyyy'.
Tuttavia, all'art. 66 dello Statuto comunale in parola si legge che: ' Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto si applica la disciplina vigente se compatibile '.
Conseguentemente, si potrebbe addivenire alla conclusione che, pur in assenza di un'apposita disciplina regolamentare, il regolamento dell'8 marzo 1995, n. 44 risulta applicabile, per quanto concerne l'elezione diretta dei Consigli circoscrizionali, in quanto compatibile con la previsione statutaria, mentre la disposizione relativa all'elezione del Presidente della circoscrizione, in quanto incompatibile, dovrebbe ritenersi inapplicabile.
Ciò però risulta in aperto contrasto con quanto previsto dall'art. 24 dello Statuto del 2000 che indica chiaramente l'orientamento verso l'elezione diretta del Presidente di circoscrizione.
Del resto, non può ritenersi ancora applicabile tale norma del regolamento del 1995, laddove la stessa scaturiva da una diversa impostazione derivante da un altro contesto normativo e statutario.
A questo punto, essendosi venuta a creare una vacatio legis, occorre fare ricorso alle norme che possano, in via analogica, definire le modalità da adottare per l'elezione del presidente di circoscrizione.
Si richiama, in proposito, l'art. 73 del T.U.E.L. n. 267/2000 che, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, prevede l'elezione a suffragio diretto del sindaco, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, collegando in modo inscindibile i due sistemi elettorali.
In soccorso della tesi dell'elezione diretta del presidente della circoscrizione, si osserva che anche l'art. 273, comma 1, del citato testo unico 267/2000, fa salvo l'art. 10, comma 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 in materia di elezioni dei Consigli circoscrizionali, che recita testualmente: ' .fino all'approvazione delle modifiche statutarie conseguenti, ai sensi dell'art. 33 della presente legge, si applicano le norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti '.
Del resto, anche il T.A.R. Puglia, con sentenza, sez. I, del 29 ottobre 2002, n. 4717, ha di recente affermato, quanto alle modalità di elezione che, se le stesse non sono state precisamente stabilite dallo statuto, possono essere disciplinate dagli appositi regolamenti comunali ( '.non può revocarsi in dubbio che le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali, se ed in quanto non compiutamente stabilite dagli statuti, possano essere normate dagli appositi regolamenti comunali e, nell'ambito dell'autonomia comunale, da un unico regolamento o anche da distinti regolamenti ..') ed ha aggiunto, inoltre, che in difetto di normativa di dettaglio, la norma statutaria deve essere integrata, in via di analogia legis, e stante il richiamo espresso nell'art. 10, comma 3, della legge n. 81 del 1993, dalle disposizioni per l'elezione dei consigli comunali, e quindi da quella di cui all'art. 73, comma 8, del T.U.E.L. n. 267/2000, ( '.non essendosi inverata la condizione - completa disciplina statutaria o regolamentare - che escludeva, a tenore dell'art. 10, l'applicazione delle norme per l'elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ').
Alla luce di quanto sopra esposto, l'avviso della scrivente è nel senso che, pur in mancanza di un apposito regolamento sul decentramento amministrativo, si possa procedere all'indizione della consultazione elettorale per l'elezione diretta anche dei Presidenti delle circoscrizioni, all'uopo integrando la normativa statutaria con la disciplina statale prevista per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.