Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e del presidente della provincia
- Conseguenze per seduta finalizzata alla discussione della mozione di sfiducia sottoscritta dal prescritto quorum di consiglieri andata deserta
E' stato trasmesso un quesito posto da un Comune, relativo all'applicazione dell'istituto della mozione di sfiducia di cui all'art. 52 del T.U.E.L. n. 267/2000.
In particolare, è stato chiesto di conoscere quali conseguenze debbano rapportarsi alla circostanza che la seduta finalizzata alla discussione della mozione di sfiducia sottoscritta dal prescritto quorum di consiglieri (pari ad 'almeno due quinti dei consiglieri assegnati') è andata deserta.
A parere della scrivente, nel condividere l'avviso formulato dall'interessato sindaco, la mozione, nella fattispecie considerata, può reputarsi caducata, considerato che il legislatore statale ha, nel delineare l'istituto in questione, previsto espressamente un quorum minimo di voti favorevoli per l'approvazione della mozione, pari alla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio statuendo, con ciò, una coincidenza fra quorum strutturale e quorum funzionale.
Essendosi verificate le condizioni affinché la seduta potesse essere dichiarata deserta, non vi è dubbio che la discussione della mozione potrebbe prospettarsi soltanto con l'ipotetica presentazione di una nuova mozione di sfiducia da parte degli interessati consiglieri comunali.